Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9947 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. NOME COGNOME e Avv. COGNOME per COGNOME e Avv. COGNOME per COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO. E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 08/06/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 30/09/2021 con la quale, per quanto qui di interesse, COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati condannati per i delitti rispettivamente ascritti alla pena di giustizia (COGNOME, capo a) art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; COGNOME, capo e) artt. 61, n. 5, 110 e 628 cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME e COGNOME, per mezzo dei difensori, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ricorso COGNOME.
3.1. GLYPH Vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, nonché violazione di legge in relazione all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e artt. 125, 192, 533 e 535 cod. proc. pen. in relazione al capo a) della rubrica; sono insussistenti gli elementi costitutivi del delitto contestato e la Corte di appello ha basato l’affermazione di responsabilità solo sulla erronea considerazione della captazione del 10/06/2010. L’interpretazione fornita dalla Corte di appello sul punto non è condivisibile e l’affermazione secondo la quale si tratterebbe di una contrattazione in materia di stupefacenti si risolve in un vero e proprio travisamento della prova. In tal senso non appare possibile attribuire rilevanza risolutiva alla successiva conversazione tra COGNOME NOME e COGNOME, come ritenuto dai giudici di merito, atteso che le dichiarazioni non si riferivano in alcun modo ad COGNOME NOME. In sostanza la Corte di appello non ha considerato che nella conversazione venivano trattati una pluralità di altri argomenti e le dichiarazioni valutate non potevano essere ritenuto risolutive al fine di affermare la responsabilità del ricorrente.
3.2. GLYPH Vizio della motivazione perché mancante, manifestamente illogica e contraddittoria, nonché violazione di legge e di norme processuali, atteso che la Corte di appello sulla base del compendio indiziario acquisito avrebbe dovuto dichiarare il ne bis in idem in ordine al fatto contestato con riferimento al capo t) della sentenza del Tribunale di Palermo del 15/11/2011.
3.3. Vizio della motivazione e violazione di norme penali e processuali in relazione agli artt. 99, 132, 133 cod. pen. e art. 27 Cost., nonché in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.; la recidiva è stata erroneamente riconosciuta in assenza di valutazione sulla pericolosità reale
ed attuale; manca l’accertamento sulla perdurante inclinazione a commettere reati.
3.4. GLYPH Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., nonché art. 27 Cost.; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è motivata in maniera del tutto illogica e carente in concreto atteso che la gravità del reato commesso non può essere di ostacolo rispetto ad una valutazione di positiva concessione delle circostanze predette.
Ricorso COGNOME.
4.1. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica in relazione all’art. 628 cod. pen.; la motivazione pretermette un passaggio fondamentale ovvero se l’unica intercettazione ambientale in atti e un’intercettazione telefonica fossero caratterizzate dal carattere della decifrabilità e chiarezza.
4.2. GLYPH Vizio della motivazione perché mancante, illogica e contraddittoria in relazione all’art. 62-bis cod. pen.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti, generici, oltre che manifestamente infondati.
In via preliminare occorre considerare che entrambi i ricorrenti hanno proposto motivi del tutto reiterativi dei motivi di appello, senza realmente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. In tal senso i motivi proposti si caratterizzano, per entrambi i ricorrenti, per assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione ampia, logica, approfondita ed argomentata, resa in assenza di aporie della Corte di appello di Palermo.
Va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, COGNOME., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, come emerge anche da alcune delle conclusioni proposte, così come nell’articolare
una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un’evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, i ricorrenti non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza di appello.
Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determiNOME (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).
10. Ricorso COGNOME.
10.1. GLYPH primo motivo di ricorso non è consentito, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione e cerca di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. In tal senso, deve essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01). La Corte di appello ha specificamente motivato quanto alla responsabilità del ricorrente in ordine al capo a) della rubrica, in modo tra l’altro del tutto conforme alle ampie e specifiche motivazioni del giudice di primo grado (pag. 10 e seg.), ricostruendo contesto ed ambito della condotta imputata all’COGNOME, precisando in modo logico e coerente la portata della captazione, la sua significatività e il riscontro del contenuto emerso in relazione ad altre conversazioni alla stessa collegate, anche se intercorse tra soggetti diversi, senza essere incorsa in alcun travisamento della prova, tra l’altro genericamente dedotto.
10.2. GLYPH Le argomentazioni si concentrano quindi sul proporre una diversa considerazione della portata della captazione, in modo non consentito. In tal senso, si deve ricordare che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01). E’ consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l’imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l’avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260842-01). La Corte di appello ha correttamente applicato i principi appena enunciati, ha desunto in modo logico dalle conversazioni captate, sia nel caso in cui coinvolgevano il ricorrente, che nel caso di intercorrenza tra terzi, la diretta riferibilità alla gestione di stupefacenti, con diretto collegamento logicoargomentativo tra le due conversazioni, atteso che la seconda presupponeva la prima, il tema della disponibilità di sostanza stupefacente, la gestione della stessa in un’ottica di predisposizione di mezzi e persone a tal fine. Tale motivazione è stata articolata in modo logico, senza alcun travisamento della prova, come richiamato in modo del tutto generico dalla difesa.
10.3. GLYPH Il secondo motivo non è consentito ed è, all’evidenza, manifestamente infondato. Anche in questo caso la difesa si limita a reiterare la propria doglianza in modo del tutto generico ed aspecifico, senza reale confronto con la motivazione sul punto, riportando una serie di principi astratti
sul tema introdotto, che è stato affrontato in modo conforme dal giudice di primo e di secondo grado, che hanno motivatamente disatteso l’istanza oggetto di motivo di ricorso quanto al ricorso di un eventuale ne bis in idem, evidenziando, in modo specifico, tempi e modi delle condotte ascritte, contesto nell’ambito del quale maturavano, con conseguente conclusione in ordine alla oggettiva diversità delle stesse (soggetti diversi, acquirenti diversi, diverse caratteristiche della cessione). Con tale motivazione il ricorrente non si confronta.
10.4. GLYPH Il terzo motivo di ricorso, oltre che del tutto generico, è manifestamente infondato. il tema della recidiva è stato ampiamente considerato dalla Corte di appello, richiamando l’oggettiva gravità del fatto come sintomo di effettiva e concreta pericolosità e tendenza alla reiterazione. La Corte di appello ha motivato ampiamente il negativo giudizio prognostico, riferibile al ricorrente anche attesa la sua storia giudiziaria e la presenza di condanne per gravi delitti. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto.
10.5. GLYPH Il quarto motivo di ricorso non è consentito, oltre che generico e manifestamente infondato. Il ricorrente si è limitato a reiterare le argomentazioni proposte in primo grado, senza confrontarsi con la motivazione specifica della Corte di appello, che ha richiamato i numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dell’COGNOME, la gravità del fatto e l’assenza di elementi positivamente valutabili. In tal senso la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01).
11. Ricorso COGNOME.
11.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito, oltre che generico e del tutto reiterativo. La difesa propone una lettura parcellizzata e alternativa della motivazione della Corte di appello, senza realmente confrontarsi con la stessa. L’argomentazione proposta si caratterizza infatti per estrema genericità, richiamando una non meglio precisata omissione della Corte di appello su alcuni degli elementi sulla base dei quali è stata ritenuta la responsabilità del
ricorrente. Valgono anche in questo caso i principi già enunciati in ordine ad una non consentita lettura alternativa del merito, tra l’altro in ordine alla logica ricostruzione da parte dei giudici di merito anche del materiale captativo a carico del ricorrente, dal quale la Corte di appello ha desunto in modo inequivoco la condotta imputata (pag. 13), tra l’altro in modo del tutto conforme al giudice di primo grado. La Corte di appello ha inoltre esplicitamente considerato una serie di riscontri ulteriori, che la difesa non prende in considerazione alcuna, con ciò esponendosi all’evidente riscontro della totale aspecificità del motivo.
11.2. Del tutto generico, reiterativo, oltre che manifestamente infondato anche il secondo motivo in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, valgono anche in questo caso le considerazioni e i principi dì diritto già affermati per l’COGNOME. La Corte di appello ha, in modo del tutto conforme al giudice di primo grado, richiamato i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. con particolare riferimento alla gravità della condotta posta in essere in assenza evidente di elementi ulteriori positivamente valutabili.
I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024.