Ricorso in Cassazione: Perché la Mera Ripetizione dei Motivi d’Appello Porta all’Inammissibilità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già discusse in appello; è necessario, invece, formulare una critica mirata e argomentata contro la decisione impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità conduca a una inevitabile dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti di Causa
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’appellante lamentava, tra le altre cose, un vizio di motivazione e un’erronea applicazione della legge penale in relazione ai reati contestati. Inoltre, criticava il trattamento punitivo ricevuto, ritenendo che la corte di merito non avesse motivato adeguatamente la quantificazione della pena.
L’Analisi della Corte e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha rapidamente rilevato la debolezza strutturale dei motivi presentati. La decisione si è basata su due principi cardine della procedura penale che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Motivi Apparenti e la Reiterazione delle Argomentazioni
I primi due motivi di ricorso, relativi alla responsabilità penale dell’imputato, sono stati giudicati come una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello. La Corte ha sottolineato che i motivi non erano specifici, ma solo “apparenti”. Questo significa che, pur essendo formalmente presentati, essi non svolgevano la loro funzione essenziale: quella di muovere una critica argomentata e puntuale contro la logica e le conclusioni della sentenza impugnata. Invece di contestare il ragionamento dei giudici d’appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime doglianze, già esaminate e respinte. Tale approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
La Valutazione sul Trattamento Punitivo
Anche i motivi relativi alla determinazione della pena sono stati respinti. La Suprema Corte ha constatato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione “sufficiente e non illogica” riguardo al trattamento punitivo. I giudici di merito avevano adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive, giustificando le loro scelte in modo congruo. Di fronte a una motivazione adeguata, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, poiché il suo ruolo è quello di controllare la legittimità e la logicità della decisione, non di riesaminare i fatti.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio fondamentale secondo cui il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni precedenti, senza individuare e contestare specifici vizi della decisione di secondo grado, elude questa funzione. Per questo motivo, la legge processuale sanziona tale pratica con l’inammissibilità del ricorso, impedendo alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate.
Conclusioni
La decisione in commento rappresenta un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È essenziale che i motivi di ricorso siano formulati con precisione, individuando chiaramente i vizi di legittimità o di motivazione della sentenza che si intende impugnare. La semplice riproposizione delle argomentazioni difensive già esposte nei gradi di merito è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici per il ricorrente, come il pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non possiede i requisiti di legge. Come nel caso analizzato, ciò avviene se i motivi sono una mera e letterale ripetizione di quelli già presentati e respinti in appello, mancando di una critica specifica contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che le argomentazioni, sebbene formalmente elencate, non assolvono alla loro funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Sono, in sostanza, motivi generici che non si confrontano con il ragionamento specifico del giudice di grado inferiore.
Quali sono le conseguenze economiche di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2188 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2188 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e letta altresì la memoria difensiva depositata in prossimità dell’udienza;
considerato che i primi due motivi di ricorso – vizio motivazionale e erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 bis e 648, comma secondo, cod. pen. – si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con cui si deduce la carenza motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 62 n. 4, 132 e 133 cod. pen., sono afferenti al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 12/12/2023