Ricorso in Cassazione: i Limiti al Riesame dei Fatti
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue funzioni sono spesso fraintese. Non si tratta di un terzo processo nel merito, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i confini di questo strumento, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove in un caso di furto in abitazione.
Il caso: condanna per furto e appello in Cassazione
Un individuo, condannato sia in primo grado che in appello per il reato di furto in abitazione, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione per contestare la sentenza. La difesa ha articolato il ricorso su tre motivi principali, lamentando la contraddittorietà e la carenza di motivazione della sentenza della Corte d’Appello riguardo:
1. La valutazione degli elementi di prova, come il corpo del reato e le dichiarazioni della persona offesa.
2. L’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.
3. Il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.
In sostanza, l’appellante chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare gli elementi che avevano portato alla sua condanna.
I limiti del Ricorso in Cassazione e la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che i primi due motivi, sebbene formalmente presentati come vizi di motivazione, miravano in realtà a una riconsiderazione del fatto e a una nuova valutazione del materiale probatorio. Questa attività, però, è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. In questo caso, invece, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano fornito una motivazione congrua e adeguata, basata su criteri logici e massime di esperienza condivisibili.
La valutazione della personalità dell’imputato
Anche il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, è stato rigettato. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione evidenziando la “negativa personalità dell’imputato”, aggravata da un recente e specifico precedente penale. Secondo la Cassazione, tale motivazione è corretta e sufficiente a giustificare la scelta operata nel bilanciamento delle circostanze.
Le motivazioni della Suprema Corte
La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione è uno strumento di legittimità, il cui scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Non è una terza istanza per rivedere i fatti. Pertanto, ogni doglianza che si traduca in una richiesta di rilettura delle prove o di una diversa ricostruzione della vicenda è destinata all’inammissibilità. Come ribadito dalla Corte, citando un proprio precedente, la valutazione sulla congruità della pena non può essere censurata in sede di legittimità se non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Le conclusioni: cosa impariamo da questa ordinanza
Questa ordinanza conferma che la strategia difensiva in Cassazione deve concentrarsi esclusivamente sulla denuncia di veri errori di diritto o di vizi logici macroscopici nella motivazione, e non sulla speranza di convincere la Suprema Corte a “rivedere” il processo. Qualsiasi tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito è destinato a fallire, con la conseguenza della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che non può ricostruire o rivalutare i fatti e il materiale probatorio. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorso è ammissibile solo per vizi di legittimità, cioè per errori nell’applicazione della legge o vizi di motivazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, pur presentandosi formalmente come una denuncia di vizi di motivazione, in realtà mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Su quali basi la Corte ha confermato la decisione di non concedere le attenuanti generiche in misura prevalente?
La Corte ha ritenuto corretta e ben motivata la decisione dei giudici di merito, i quali hanno negato la prevalenza delle attenuanti generiche basandosi sulla “negativa personalità dell’imputato”, evidenziata da un recente e specifico precedente penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45072 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45072 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PADOVA il 14/04/1962
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione in danno di COGNOME NOMECOGNOME
Rilevato che la difesa, dopo avere riassunto i fatti ed il contenuto delle sentenze di merito, ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione in relazione a motivi di appello non vagliati, riguardanti in particolare il corpo del reato, le dichiarazioni del COGNOME in denuncia, la frase comunicata dall’imputato al COGNOME; 2. Contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato; 3. Contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo e secondo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Ritenuto che i profili riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da un recente precedente specifico;
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Presidente
Il Consigliere estensore