Ricorso in Cassazione: Perché un’Impugnazione Può Essere Dichiarata Inammissibile
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità per contestare una sentenza per vizi di legittimità. Tuttavia, non è una terza istanza per riesaminare i fatti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i rigidi paletti di ammissibilità, sanzionando i ricorsi generici e ripetitivi. Analizziamo insieme la decisione per capire quando e perché un ricorso rischia di essere respinto prima ancora di essere discusso nel merito.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per furto aggravato in concorso, confermata dalla Corte d’Appello di Trieste. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto Ricorso in Cassazione affidandosi a due principali motivi di doglianza: contestava la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito e criticava l’entità della pena inflitta, ritenendola eccessiva.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’atto di impugnazione si concentrava su due aspetti fondamentali:
- La valutazione delle prove: L’imputato lamentava un’errata interpretazione del materiale probatorio che aveva portato alla sua condanna.
- La graduazione della pena: Si contestava la decisione del giudice sulla quantificazione della sanzione, considerata sproporzionata.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si basa su principi consolidati in materia di ammissibilità del Ricorso in Cassazione. Vediamo nel dettaglio come sono stati smontati i motivi dell’imputato.
Il Divieto di una Nuova Valutazione dei Fatti
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato generico e meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha ribadito un principio cardine: il giudizio di legittimità non è una sede per sollecitare una “rivalutazione” o una “lettura alternativa” delle prove. L’imputato non può chiedere alla Cassazione di riesaminare i fatti come se fosse un terzo grado di merito. Un ricorso è ammissibile solo se denuncia vizi specifici, come un travisamento palese e decisivo di una prova, e non una generica insoddisfazione per come le prove sono state valutate. In questo caso, mancava qualsiasi allegazione di un errore logico o giuridico macroscopico nella motivazione della sentenza d’appello.
La Discrezionalità del Giudice nella Graduazione della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato respinto. La Corte ha ricordato che la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale deve esercitarlo seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.). Il Ricorso in Cassazione su questo punto è consentito solo se la decisione del giudice è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato in modo congruo e sufficiente le ragioni per cui la pena era proporzionata alla gravità del fatto, ai mezzi utilizzati e alla personalità dell’imputato, rendendo la censura inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: il Ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per denunciare specifiche violazioni di legge e non per tentare di ottenere un’ulteriore valutazione del merito della vicenda. I ricorsi basati su doglianze generiche, ripetitive o che mirano a una riconsiderazione delle prove sono destinati all’inammissibilità. Le conseguenze di tale declaratoria non sono trascurabili: oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna al pagamento di 3.000 Euro.
Perché il motivo di ricorso sulla valutazione delle prove è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le censure erano generiche, si limitavano a riproporre argomenti già respinti nei gradi precedenti e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale svolge unicamente un giudizio di legittimità.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. La contestazione è ammissibile solo se la determinazione della pena da parte del giudice di merito è frutto di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. Non è sufficiente che l’imputato ritenga la pena semplicemente troppo severa, poiché la sua graduazione rientra nella discrezionalità del giudice.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in 3.000,00 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5391 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5391 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTEBELLUNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
-
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen (fatto commesso in San Giovanni al Natisone 1’8 settembre 2020);
-
che l’atto di impugnativa consta di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, con il quale si censura l’operata valutazione delle prove, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione d specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
che il secondo motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita i aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato congruamente conto di come la pena fosse proporzionata alla gravità del fatto, ai mezzi utilizzati ed alla personalità dell’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Présid,Pte