Ricorso in Cassazione: Quando la Suprema Corte lo Dichiara Inammissibile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via di impugnazione nel nostro ordinamento, ma il suo accesso è soggetto a regole precise e rigorose. Non si tratta di un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma di un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre spunti preziosi per comprendere quando un ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, delineando i confini invalicabili per la difesa.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di due soggetti per i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice. La Corte d’Appello, pur dichiarando prescritto uno dei capi d’imputazione, aveva confermato nel resto la sentenza di primo grado. Contro questa decisione, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, articolando le loro difese su due punti principali: un presunto vizio di motivazione nella valutazione delle prove e l’erronea applicazione della legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente le doglianze, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, ribadendo con fermezza i limiti intrinseci di questo tipo di giudizio. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi dei Limiti del Ricorso in Cassazione
Le motivazioni della Corte sono un vero e proprio vademecum sui requisiti di ammissibilità del ricorso. Analizziamole nel dettaglio.
Il Vizio Motivazionale e la Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo di ricorso, relativo a un presunto errore nella valutazione delle prove, è stato ritenuto inammissibile per più ragioni. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e respinte in Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica rivolta proprio alla sentenza impugnata, evidenziando dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato nel suo ragionamento giuridico.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come tale motivo mirasse, in realtà, a ottenere una “inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito”. Questo è un punto cruciale: la Cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente coerente e priva di vizi giuridici, dei giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è verificare la legalità del percorso argomentativo, non l’esito della valutazione fattuale.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche nel Ricorso in Cassazione
Anche il secondo motivo, comune a entrambi i ricorrenti e riguardante il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: per motivare il diniego delle attenuanti, il giudice non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi nel processo. È sufficiente che egli faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. In questo modo, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione complessiva.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la redazione di un ricorso in Cassazione richiede una tecnica difensiva specifica e mirata. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni dei gradi precedenti. È invece indispensabile individuare vizi di legittimità specifici nella sentenza d’appello, come errori nell’interpretazione di una norma o manifeste illogicità nella motivazione. Tentare di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori oneri economici per l’imputato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se si limita a ripetere i motivi d’appello?
Perché il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza di secondo grado, non una semplice riproposizione di questioni già esaminate. La sua funzione non è quella di ripetere un giudizio, ma di controllare la legittimità della decisione impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice del fatto. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove.
Quando un giudice nega le attenuanti generiche, deve giustificare la sua decisione su ogni singolo elemento a favore dell’imputato?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi o più rilevanti, implicitamente superando e disattendendo tutti gli altri elementi non menzionati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11401 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11401 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a DOLO il 11/05/1985 NOME COGNOME nato a CONSELVE il 19/04/1953
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che, dichiarando il non doversi procedere per il reato di cui al capo C) perché estinto per prescrizione e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili dei delitti di bancarotta fraudolenta (capi A e B) e bancarotta semplice (capo C);
Considerato che il primo motivo di ricorso presentato da COGNOME con il quale il ricorrente denunzia la sussistenza di un vizio motivazionale in ordine alla valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio, oltre ad essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01), è altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 9);
Considerato che il secondo motivo presentato da COGNOME COGNOME ed il primo motivo ed unico proposto da COGNOME COGNOME COGNOME con cui denunziano l’erronea applicazione della legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 11 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025.