Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29898 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29898 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIETI il 01/11/1991
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la memoria del difensore della parte civile, avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso come da conclusioni e nota spese;
Letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo nel ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il reto di furto aggravato;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta affermazione di responsabilità e all’erronea valutazione degli elementi di prova – è inammissibile in quanto costituito da doglianze, caratterizzate da estrema genericità, volte a prefigurare una non consentita rivalutazione dei fatti, non scandite da specifica critica e individuazione di precisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno, invece, evidenziato, alla luce del corposo quadro probatorio, puntualmente esaminato, che non residuano dubbi circa la colpevolezza dell’imputato (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. del provvedimento impugnato);
Ritenuto che nulla muta la memoria del difensore del ricorrente in quanto reiterativa dei motivi di ricorso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto che nulla è dovuto per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste a sostegno delle richieste ,conclusive rassegnate genericamente nella memoria in atti né offerto alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez. U. n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il Cons liere e
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Il Presidente