Ricorso in Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha confermato un principio fondamentale della procedura penale: il Ricorso in Cassazione personale, ovvero presentato direttamente dall’imputato senza l’assistenza di un avvocato, è inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza del patrocinio legale qualificato nel grado più alto della giustizia italiana, delineando conseguenze precise per chi non rispetta tale requisito formale.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato, commesso a Milano nel settembre 2023. La Corte di Appello di Milano, nel marzo 2024, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, concedendo all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma confermando nel resto la condanna.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di impugnare la sentenza presentando personalmente ricorso alla Corte di Cassazione.
La Regola sul Ricorso in Cassazione Personale
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nell’applicazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo chiaro che il ricorso davanti alla Corte di Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti in Cassazione.
La Corte ha rilevato che il ricorso in esame era stato presentato direttamente dall’imputato, violando questa regola procedurale inderogabile. Di conseguenza, i giudici non hanno potuto neanche entrare nel merito delle doglianze sollevate, fermandosi a una declaratoria di inammissibilità per un vizio di forma.
La Questione di Legittimità Costituzionale
Nel corso del procedimento, è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 613 c.p.p., ipotizzando che potesse violare il diritto di difesa. La Corte ha rapidamente liquidato la questione come ‘manifestamente infondata’, richiamando un suo precedente orientamento (sentenza n. 42062/2017). Secondo la giurisprudenza consolidata, l’obbligo di avvalersi di un difensore specializzato per il giudizio di legittimità non limita il diritto di difesa, ma ne garantisce piuttosto la qualità tecnica e l’efficacia in una fase processuale estremamente complessa.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono concise e dirette. La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri principali.
In primo luogo, il mancato rispetto del requisito formale previsto dall’art. 613 c.p.p. La presentazione personale del ricorso da parte dell’imputato costituisce una causa di inammissibilità che impedisce l’esame del merito. Questo requisito è posto a garanzia della serietà e della tecnicità del giudizio di legittimità.
In secondo luogo, la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità. La Corte ha confermato che la previsione di un patrocinio legale obbligatorio e qualificato non è una limitazione, ma una modalità di esercizio del diritto di difesa adeguata alla specificità del giudizio di Cassazione, che non riesamina i fatti ma valuta la corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze significative per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese del procedimento. La seconda, più onerosa, è la condanna al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per navigare le complesse acque del sistema giudiziario, specialmente nei suoi gradi più elevati, dove i requisiti formali sono stringenti e le conseguenze del loro mancato rispetto possono essere severe.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato personalmente dall’imputato, mentre la legge (art. 613 del codice di procedura penale) richiede che il ricorso per Cassazione sia obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
La persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
È costituzionale l’obbligo di avere un avvocato per il ricorso in Cassazione?
Sì, secondo la Corte di Cassazione la norma che impone l’assistenza di un difensore specializzato è legittima. La Corte ha definito la questione ‘manifestamente infondata’, in linea con la sua giurisprudenza precedente, poiché tale obbligo assicura la tecnicità e l’adeguatezza della difesa in un grado di giudizio così complesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38357 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12 marzo 2024 che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermato nel resto la sentenza di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. commesso in Milano il 10 settembre 2023.
Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall’imputato personalmente.
Manifestamente infondata è la questione di costituzionalità dell’art. 613 cod. proc. pen. come già chiarito da Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334 – 01, alla cui motivazione si fa integrale rinvio
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024
Il Pre e te