Ricorso in Cassazione Personale: Quando l’Iniziativa Diventa Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre uno spunto cruciale su due aspetti fondamentali della procedura penale: i requisiti formali per l’accesso al giudizio di legittimità e la necessità di specificità dei motivi di impugnazione. La vicenda riguarda un ricorso in Cassazione personale proposto da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello, un’iniziativa che si è scontrata con una duplice declaratoria di inammissibilità. Analizziamo i dettagli della decisione per comprendere le regole che governano l’accesso al più alto grado di giudizio.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Un soggetto veniva condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di un anno di reclusione e 2.200,00 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti, riqualificato come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. La condanna era stata emessa all’esito di un giudizio abbreviato.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato decideva di agire in autonomia, proponendo personalmente ricorso per Cassazione. Nel suo atto, lamentava un generico vizio di motivazione, criticando l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio e la mancata considerazione delle sue ‘condizioni morali e sociali’.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione Personale
Il primo, e decisivo, ostacolo incontrato dal ricorrente è di natura puramente procedurale. La Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato come, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, l’articolo 613 del codice di procedura penale non consenta più all’imputato di proporre personalmente il ricorso.
Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso e i relativi motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La ratio di questa previsione è quella di garantire un filtro di tecnicità e professionalità, assicurando che l’accesso al giudizio di legittimità avvenga solo per questioni giuridicamente fondate e correttamente formulate.
La Genericità dei Motivi come Ulteriore Causa di Inammissibilità
Anche superando il primo insormontabile ostacolo, la Corte ha specificato che il ricorso sarebbe stato comunque dichiarato inammissibile per un’altra ragione: la genericità del suo contenuto. Il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse critiche già sollevate nell’atto di appello, senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale.
Quest’ultima aveva motivato la propria decisione sulla determinazione della pena e sulla pericolosità sociale del soggetto facendo riferimento a elementi concreti come il modus operandi e, soprattutto, i numerosi precedenti penali specifici (tre condanne per reati analoghi). Il ricorso in Cassazione, invece, ignorava completamente questa motivazione, ripetendo doglianze generiche senza indicare gli specifici passaggi della sentenza che si intendevano contestare e le ragioni di diritto e di fatto a supporto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento che si contesta. Tale critica deve realizzarsi attraverso motivi specifici che indichino le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta. Un ricorso è inammissibile quando, come nel caso di specie, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse lamentele del grado precedente.
Viene così a mancare la funzione stessa del ricorso, che è quella di sottoporre al giudice dell’impugnazione una critica puntuale e ragionata del provvedimento, non una generica lamentela. L’assenza di questo confronto diretto rende il motivo di ricorso astratto e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, conferma in modo netto che dopo la riforma del 2017, il ricorso in Cassazione personale da parte dell’imputato non è più ammesso nel nostro ordinamento. È indispensabile l’assistenza e la sottoscrizione di un avvocato cassazionista.
In secondo luogo, sottolinea l’importanza cruciale della specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la decisione del giudice, ma è necessario ‘smontare’ analiticamente la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte illogicità o violazioni di legge con argomenti pertinenti. In assenza di questi requisiti, l’impugnazione è destinata all’inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No. Secondo l’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso in Cassazione non può più essere proposto personalmente dall’imputato, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Quali sono i requisiti di un motivo di ricorso per non essere considerato generico?
Un motivo di ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica contro il provvedimento impugnato. Deve indicare puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta, confrontandosi direttamente con le argomentazioni della sentenza contestata, e non limitarsi a ripetere doglianze già espresse nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La sentenza impugnata diventa definitiva e non viene esaminata nel merito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18022 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18022 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il 03/06/1988
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 18 settembre 2024, la Corte di Appello di Roma ha confermato sentenza di primo grado con la quale NOME è stato condannato, all’e giudizio abbreviato, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, per cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificato il fatto rispetto contestazione di cui al comma 1 della medesima disposizione.
Avverso la predetta sentenza, l’imputato ha personalmente proposto ric deducendo, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), pen. . Il ricorrente lamenta, in termini generici, che il provvedimento impugnato “connotati di illegittimità”, censurandone l’adeguatezza motivazionale in ordine al tra sanzionatorio e alla mancata considerazione delle “condizioni morali e sociali” dell’impu
Il ricorso è inammissibile poiché l’art. 613 cod. proc. pen. – come modificato da comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l’imputato possa prop personalmente ricorso in cassazione.
Il ricorso risulterebbe comunque inammissibile per la genericità del suo contenuto
Deve essere osservato, infatti, come esso, lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite c appello – nella quale erano state congruamente evidenziate le argomentazioni a support determinazione della pena (modus operandi, precedenti penali costituiti da tre conda reati in materia di stupefacenti) e le ragioni di sussistenza della pericolosit prevenuto, giustificative dell’applicazione nei suoi confronti della misura dell’espul straniero dal territorio dello Stato reiterino le medesime considerazioni critiche e precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le r diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con s indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il diss argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara e pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confron motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argom provvedimento).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ass
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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