Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 49678 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 49678 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 maggio 2023 la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di condanna del 16 novembre 2022 del Tribunale cittadino in composizione monocratica con la quale il ricorrente era stato condanNOME alla pena di giustizia per un furto aggravato in appartamento.
Avverso l’ordinanza propone ricorso COGNOME NOME personalmente, lamentando vizio di motivazione.
Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile non essendo previsto dall’ordinamento processuale penale che l’interessato possa presentare ricorso in cassazione personalmente senza avvalersi del patrocinio di un difensore.
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità,
da difensori iscritti nell’albo speciale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (Sez. U, Sentenz 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018- Rv. 272010; in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del di all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente a pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Consegue altresì, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento di una somma, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro quattromila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2023 GLYPH