Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16941 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16941 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE nato in Egitto il 16/10/2003 il avverso la sentenza del 14/11/2024 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di GENOVA;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in data 1 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, applicava all’imputato NOME la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di rapina ascrittogli.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un
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unico motivo con il quale deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62, n. 4), cod. pen., nonché vizio dì motivazione.
Assumeva che la qualificazione giuridica dei fatti oggetto del processo era errata e che il giudice avrebbe dovuto applicare la circostanza attenuante di cu all’art. 62, n. 4), cod. pen., avuto riguardo al modesto valore dei beni ogge della sottrazione e alle modalità della condotta.
3. Il ricorso è inammissibile.
Quanto alla dedotta erronea qualificazione del fatto deve osservarsi che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comm 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto i sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando ta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (v., tra le altre, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01).
Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto l’erronea qualificazione giuridi del fatto in maniera del tutto generica, con una mera enunciazione e senza chiarire in alcun modo i termini specifici della doglianza.
Riguardo all’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), c pen., deve osservarsi che, in tema di patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ord ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all 444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dall parti (v., in tal senso, Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013, COGNOME, Rv. 254878 che tratta di una fattispecie relativa al mancato riconoscimento dell’attenuan della lieve entità dei fatti prevista dall’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ott 1990, n. 309).
Nella specie, per l’appunto, l’attenuante invocata dal ricorrente non era stata prospettata al giudice dalla parte, così che questa non può dolersi del
difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine a tale circostanza.
4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,
deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente