Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49325 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 49325 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Lizzano il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 1/06/2023 del TribUnale di Taranto;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato personalmente da NOME COGNOME contro l’ordinanza del Tribunale di Taranto emessa in data 1 giugno 2023 è inammissibile.
L’art. 613 cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l’imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricor per cassazione proponibile dall’imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole
l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).
Si rileva, inoltre, che con atto del 3 luglio 2023 NOME COGNOME, assistito dal difensore AVV_NOTAIO, ha anche dichiarato di rinunciare al ricorso proposto personalmente e, come tale, già di per sé inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 31 ottobre 2023
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