Ricorso in Cassazione: Perché i Motivi Nuovi Sono Inammissibili
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non è possibile presentare un Ricorso in Cassazione basato su motivi o questioni non sollevate nei precedenti gradi di giudizio. Questa regola, apparentemente tecnica, è posta a presidio della corretta struttura del processo e della funzione stessa della Suprema Corte. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte di Appello per il reato di violazione degli obblighi imposti da una misura di prevenzione, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 159/2011.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico, ma significativo, motivo. Egli sosteneva che la Corte di Appello avrebbe dovuto assolverlo d’ufficio in quanto il reato non sussisteva.
L’Argomentazione del Ricorso in Cassazione
La tesi difensiva si basava su un vizio del presupposto del reato. La misura di prevenzione, originariamente emessa nel 2011, era stata interrotta per oltre otto anni e poi ripristinata nel 2019 senza una nuova valutazione della pericolosità sociale del soggetto. Secondo il ricorrente, questa omissione rendeva la misura inefficace e, di conseguenza, la sua violazione non poteva costituire reato. A supporto di tale tesi, veniva richiamata un’importante pronuncia delle Sezioni Unite.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito della questione sollevata, ma in un aspetto puramente procedurale. La Corte ha osservato che la specifica questione relativa alla presunta inefficacia della misura di prevenzione non era mai stata sottoposta all’attenzione della Corte di Appello.
I giudici di legittimità hanno chiarito che non possono essere dedotte in Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, semplicemente perché non gli sono state devolute. Accogliere un motivo nuovo comporterebbe il rischio di annullare una sentenza per un difetto di motivazione su un punto che, intenzionalmente, era stato sottratto alla cognizione del giudice precedente.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul principio devolutivo dell’appello. Nel processo penale, l’appello trasferisce al giudice superiore la cognizione del caso limitatamente ai punti della decisione che sono stati specificamente impugnati. Il giudice di secondo grado, quindi, esamina solo le critiche mosse alla sentenza di primo grado.
Introdurre un argomento completamente nuovo nel Ricorso in Cassazione significherebbe chiedere alla Suprema Corte di valutare un aspetto che non ha formato oggetto del precedente giudizio. Questo è contrario alla natura stessa del giudizio di legittimità, che è un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, e non un terzo grado di giudizio dove poter riesaminare i fatti o introdurre nuove strategie difensive.
Inoltre, la questione sollevata dal ricorrente richiedeva un accertamento di fatto (verificare se vi fosse stata o meno una rivalutazione della pericolosità sociale), attività che è preclusa alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito: la strategia difensiva deve essere delineata e completata nei gradi di merito. Ogni questione, sia di fatto che di diritto, deve essere sollevata e discussa davanti al Tribunale e alla Corte di Appello. Tentare di introdurre ‘a sorpresa’ nuove argomentazioni nel Ricorso in Cassazione conduce, come in questo caso, a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava un motivo (l’inefficacia della misura di prevenzione) che non era stato presentato nel precedente giudizio di appello. In Cassazione non si possono introdurre questioni nuove.
È possibile sollevare per la prima volta in Cassazione una questione che richiede una valutazione dei fatti?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che può valutare solo la corretta applicazione delle leggi, non può compiere nuovi accertamenti sui fatti del processo. La questione sollevata dal ricorrente richiedeva proprio una tale valutazione, preclusa in quella sede.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20942 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20942 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
2
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Pescara aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75 d. Igs. 159 del 2011, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, violazione di legge con riferimento all’art. 129 cod. proc. pen., per avere omesso la Corte territoriale di pronunciare sentenza di assoluzione ex officio perché il fatto non sussiste. COGNOME era stato sottoposto alla misura di prevenzione con decreto emesso nel 2011; la sua esecuzione veniva interrotta dopo nove mesi, e ripristinata il 27/11/2019 dopo oltre otto anni , senza alcuna rivalutazione della attualità e persistenza della sua pericolosità sociale (Sez. Unite n. 51407 del 21/07/2018) con conseguente non configurabilità del reato di cui all’art. 75 d. Igs. 159 del 2011.
Il motivo proposto è inammissibile in quanto non sollevato nel corso del giudizio di appello. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato i provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Né, come affermato dal ricorrente, la questione specifica poteva essere dedotta per la prima volta in Cassazione, in quanto richiede un accertamento di fatto che questa Corte non è abilitata a compiere.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2024