Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48150 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48150 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALEMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova h confermato la sentenza del Tribunale di Savona del 11/11/2019, che aveva ritenuto NOME responsabile del reato ex art. 699 cod. pen. e, l’effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro ch arresto ed ottocento di ammenda.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo erronea applicazione di legge in relazione all’ar 133 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Il ricorso è inammissibile, deducendo esso una doglianza che non era stata sottoposta al vaglio dei giudici d’appello, mediante specifica menzione relativo gravame; consequenziale a tale mancata deduzione è la preclusione, a riguardo, rispetto alla prospettazione di vizi della motivazione e di violazio legge. Attraverso il ricorso in esame, infatti, il ricorrente introduce – per l volta all’interno del giudizio di legittimità, non avendo sollevato le mede questioni in sede di gravame – la postulazione di una non consentita rivisitazi sul piano del merito, dell’accertamento compiuto. Operazione non consentita ne giudizio di legittimità, laddove risulta preclusa la deduzione di violazioni di l di vizi della motivazione attinenti ad accertamenti di fatto, che non siano censurati mediante il gravame e che non siano stati quindi sottoposti, in al modo, alla cognizione del giudice di secondo grado, il quale pertant correttamente, non li ha riesaminati; trattasi, dunque, di profili che non pos neppure essere oggetto di motivo di ricorso in sede di legittimità (si veda tante, Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza, Rv. 274346, a mente della quale «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernent statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giud d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché l sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato») Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrend ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.