Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28214 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28214 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 17/11/1979
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., é fondato su mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, così che essi sono privi di specificità, in quanto omettono un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata;
considerato che, infatti, il giudice di appello, con motivazione logica e non contraddittoria, ha ravvisato tutti gli elementi costitutivi della truffa contestata ( vedano le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, sui diversi artifizi e raggiri da questi perpetrati in qualità di agente immobiliare ai danni del cliente);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, oltre che anch’esso riproduttivo di censure già prospettate in appello e già motivatamente disattese dai giudici di merito, i quali, facendo corretta applicazione del disposto normativo di cui all’art. 131-bis cod. pen, hanno ritenuto non applicabile la dedotta causa di esclusione della punibilità in ragione della presenza di precedenti specifici, della gravità delle modalità della condotta e del comportamento successivo alla commissione del reato;
osservato che, a tal proposito, giova ribadire che, poiché la valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell’applicabilità della suddetta causa di non punibilità va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno, non ravvisabili nel caso di specie;
osservato, infine, che parimenti connotato da manifesta infondatezza risulta anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale congruamente motivato tale diniego sulla base delle medesime ragioni poste a base dell’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen e, più in generale, per l’assenza di elementi positivi, conformemente all’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del
25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), secondo cui risultano valorizzabili in tale direzione anche i soli precedenti penali risultanti a carico del prevenuto (cfr., ad
es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del
15/11/2018, COGNOME Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,
COGNOME, Rv. 271269);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.