Ricorso in Cassazione: quando i motivi sono inammissibili
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in Cassazione a seguito di una sentenza di patteggiamento. Il caso riguarda un imputato condannato per detenzione e trasporto di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando due principi fondamentali: la tassatività dei motivi di ricorso e la necessità di una corretta lettura del provvedimento impugnato.
I Fatti del Processo
Un soggetto veniva condannato dal Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.) del Tribunale di Milano, a seguito di richiesta di applicazione della pena (cd. patteggiamento), per il reato di concorso in detenzione e trasporto di 128 kg di hashish. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione avverso tale sentenza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione e i suoi limiti
L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente era la presunta omessa motivazione da parte del G.i.p. riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Tuttavia, l’articolo 444, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto da recenti riforme, stabilisce chiaramente che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione solo per motivi specifici e tassativi.
Questi motivi sono:
1. Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il motivo sollevato dal ricorrente non rientrava in nessuna di queste categorie.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su una duplice e solida argomentazione.
In primo luogo, ha ribadito che il vizio di motivazione, anche se omessa, sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche non è un motivo previsto dalla legge per poter impugnare una sentenza di patteggiamento. La scelta di accedere a un rito premiale come il patteggiamento comporta una rinuncia a far valere determinate doglianze, limitando l’accesso al giudizio di legittimità ai soli casi espressamente previsti dalla norma.
In secondo luogo, e in maniera dirimente, la Corte ha rilevato un palese errore nella lettura della sentenza da parte del ricorrente. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il G.i.p. del Tribunale di Milano aveva, di fatto, concesso le attenuanti generiche all’imputato. La doglianza, pertanto, non era solo giuridicamente inammissibile, ma anche fattualmente infondata.
Conclusioni
La decisione della Suprema Corte si pone come un monito sull’importanza di un’attenta analisi dei provvedimenti giudiziari e sulla conoscenza dei limiti procedurali. Impugnare una sentenza di patteggiamento è possibile, ma solo entro i rigidi paletti fissati dal legislatore. Un ricorso in Cassazione basato su motivi non consentiti o, peggio, su un’errata interpretazione della decisione di primo grado, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Quali sono i motivi per cui è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 444, comma 2-bis, del codice di procedura penale, il ricorso è consentito solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per due ragioni fondamentali: in primo luogo, il motivo addotto (omessa motivazione sulle attenuanti generiche) non rientra tra quelli previsti dalla legge per questo tipo di impugnazione. In secondo luogo, il ricorso si basava su un presupposto di fatto errato, poiché il giudice di primo grado aveva effettivamente concesso le attenuanti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila Euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18688 Anno 2024
L
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18688 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti; )
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorrente COGNOME NOME, imputato – come meglio specificato in rubrica – del concorso nella detenzione e trasporto di 128 kg di hashish, con unico motivo deduce l’omessa motivazione rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avverso sentenza di applicazione della pena emessa, in data 27/09/2023, dal G.i.p. del Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richies e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pe o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01);
rilevato altresì che la doglianza sia conseguenza di un’erronea lettura del provvedimento, avendo il G.i.p. concesso all’imputato le attenuanti generiche
Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 febbraio 2024
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estensore GLYPH
Il Presidente