Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4974 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4974 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PATERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del di danneggiamento, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione d fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avul pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valoriz dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti lo e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
osservato che il secondo motivo, con il quale si lamenta l’inidoneità della minaccia, è specifico e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021, d 2022, COGNOME, Rv. 282666; Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, COGNOME, Rv. 260324; Sez. 6, Sentenza n. 32390 del 16/04/2008, COGNOME, Rv. 240650), correttamente applicata nella specie (si vedano pagg. 8 e 9);
considerato che l’ultima censura, con la quale si contesta la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondata in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corrett argomenti giuridici ed esente da criticità giustificative (si vedano pagg. 10 e 11);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.