Ricorso in Cassazione: Quando Viene Dichiarato Inammissibile?
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima possibilità di contestare una sentenza di condanna. Tuttavia, è fondamentale comprendere che la Suprema Corte non è un terzo grado di processo dove si possono ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente ha ribadito con forza i paletti procedurali per l’accesso a questo giudizio, dichiarando inammissibile un ricorso perché basato su motivi generici e sulla richiesta di una nuova valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo la condanna in Corte d’Appello, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo principale dell’impugnazione era la richiesta di riqualificare il reato contestato (previsto dall’art. 624 c.p.) in una fattispecie meno grave (art. 648, quarto comma, c.p.). L’appellante contestava, in sostanza, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ritenendola illogica e chiedendo alla Suprema Corte un nuovo esame delle prove.
I Limiti del Ricorso in Cassazione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Questo significa che la Corte ha il compito di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Non può, invece:
* Rivalutare le prove: Non può riesaminare testimonianze, perizie o documenti per formarsi un proprio convincimento sui fatti.
* Giudicare l’attendibilità dei testimoni: La valutazione della credibilità di chi ha reso dichiarazioni (inclusa la vittima) è un compito esclusivo del giudice di primo e secondo grado, che ha assistito direttamente all’assunzione della prova.
Qualsiasi motivo di ricorso che tenti di forzare questi limiti è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso in Cassazione
La Corte ha rigettato il ricorso, definendolo inammissibile per due ragioni principali.
La Genericità dei Motivi
In primo luogo, il motivo è stato ritenuto ‘generico’. L’imputato, infatti, non ha sollevato una specifica critica di violazione di legge o un vizio logico manifesto nella sentenza d’appello. Si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dal giudice del gravame, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata. Questo tipo di approccio non è consentito in Cassazione.
La Preclusione alla Valutazione della Prova
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che criticare la valutazione di attendibilità della persona offesa equivale a chiedere un nuovo giudizio sui fatti. Come stabilito da giurisprudenza consolidata (tra cui le Sezioni Unite Jakani e Bell’Arte), questa valutazione è una questione di fatto che ha una propria ‘chiave di lettura’ nella motivazione del giudice di merito. Può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione è palesemente contraddittoria o illogica, non se si propone semplicemente una lettura alternativa delle prove.
le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità richiamando principi consolidati. Ha specificato che il compito della Cassazione non è sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, né saggiare la tenuta logica della sentenza confrontandola con modelli di ragionamento alternativi. Il ricorso è stato giudicato generico perché ha riproposto argomenti già ritenuti infondati in appello, senza individuare vizi di legittimità specifici nella sentenza impugnata. È stato inoltre ribadito che la valutazione della credibilità della persona offesa costituisce una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se non in presenza di manifeste contraddizioni, qui non riscontrate. Il giudice d’appello, con motivazione esente da vizi logici, aveva chiaramente esplicitato le ragioni della sua decisione, rendendo il ricorso un mero tentativo di ottenere un riesame del merito.
le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito: il ricorso in Cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto o su vizi logici evidenti e decisivi della motivazione. Tentare di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, riproponendo doglianze fattuali già esaminate, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile principalmente quando i motivi sono generici, ovvero si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza individuare specifici errori di diritto, oppure quando chiede alla Corte una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che non le spetta.
La Corte di Cassazione può riesaminare l’attendibilità di un testimone o della persona offesa?
No, la valutazione dell’attendibilità e della credibilità di un testimone o della persona offesa è una questione di fatto riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione su questo punto è manifestamente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è considerato ‘generico’ quando non critica in modo specifico e puntuale la decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grado precedente. In pratica, non riesce a individuare un vero e proprio errore di diritto o un vizio logico nella sentenza, ma esprime solo un dissenso sulla decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22399 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22399 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 25/10/1982
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di El COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo del ricorso che contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui all’art. 624 cod. pen. in quello di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
considerato, inoltre, che detto motivo di ricorso, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa – non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). E’ altresì inammissibile ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni / ,è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione).
rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata ove il giudice di appello ha correttamente ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, indicando, inoltre, i plurimi elementi posti a fondamento del giudizio di responsabilità) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
A
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.