Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2947 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2947 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Lamezia Terme (Cz) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 3/12/2024 del Tribunale del riesame di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3/12/2024, il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale accoglimento della richiesta presentata ex art. 309 cod. proc. pen. da NOME COGNOME, annullava limitatamente al capo 39) l’ordinanza cautelare emessa il 14/10/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, confermandola, invece, con riguardo ai capi 2), 66), 68), 69), 70), 72) e 73, in materia di stupefacenti, tutti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’indagato, deducendo i seguenti motivi:
erronea applicazione della legge penale; mancanza e manifesta illogicità della motivazione. I gravi indizi di colpevolezza relativi al delitto di cui all’art d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sarebbero stati ravvisati in evidente contrasto con gli atti del procedimento, dai quali emergerebbe che il ricorrente non avrebbe mai ricoperto una posizione stabile all’interno dell’associazione, intervenendo soltanto in un momento di fibrillazione di questa, conseguente all’arresto di NOME COGNOME, ed al solo fine di ripianare la situazione debitoria dello stesso; tale condotta, pertanto, potrebbe essere al più qualificata nei termini del favoreggiamento personale. Copiosa giurisprudenza richiamata, inoltre, confermerebbe l’assenza degli elementi tipici del reato, specie considerando che il ricorrente avrebbe avuto rapporti con il solo NOME COGNOME (peraltro, in epoca molto successiva alla costituzione del vincolo), da ciò risultando l’assenza di ogni partecipazione al sodalizio, come ancora si trarrebbe da plurimi precedenti della Corte di legittimità;
erronea applicazione della legge penale; mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Con riguardo, poi, ai singoli reati fine, occorrerebbe considerare che l’indagine si fonderebbe soltanto su “droga parlata”, necessitando, pertanto, di adeguati riscontri oggettivi. Ebbene, questi mancherebbero del tutto nella vicenda cautelare in esame, risultando al più meri contatti preliminari o conversazioni in cui si fissano appuntamenti o incontri, in mancanza, però, di concreti elementi in ordine all’effettiva disponibilità di stupefacente;
erronea applicazione della legge penale; mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In ordine, infine, alla circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen, il ricorso evidenzia che questa Corte avrebbe già annullato l’ordinanza genetica con riguardo ad altre posizioni associative, con argomenti estensibili anche al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – che non concerne le esigenze cautelari – risulta manifestamente infondato.
Con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990, occorre innanzitutto ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame proprio in ordine agli indizi medesimi, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limit consentiti dalla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di mer abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la
gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, verificando il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (tra le tante Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).
Tanto premesso in termini generali, la Corte osserva che, con riguardo alle contestazioni in esame, l’ordinanza impugnata risulta sostenuta – oltre che da pertinente corredo giurisprudenziale – da una motivazione molto ampia, del tutto adeguata e fondata su una pluralità di elementi di indagine, prevalentemente di natura intercettiva, diffusamente citati (pagg. 4-22) e tali da riscontrare i grav indizi di colpevolezza, innanzitutto, quanto al delitto di cui all’art. 74, d.P.R. n. del 1990. Muovendo dall’avvio dell’indagine, infatti, sono ricostruiti in modo analitico i caratteri dell’associazione contestata, i soggetti di riferimento, i rispet ruoli, le specifiche condotte, le captazioni rilevanti, gli esiti delle videoripres modus operandi illecito riscontrato, così da individuare – in questa fase cautelare – tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato in esame.
5.1. Ebbene, il ricorso non si confronta affatto con questo massivo compendio argomentativo, non ne contesta partitamente le numerose e ben sostenute considerazioni, ma si limita a citarne alcuni passi, per poi affermare – con inammissibile argomento di merito, evidentemente non valutabile in questa sede di legittimità – che il ricorrente sarebbe intervenuto nell’associazione soltanto i una fase di fibrillazione, seguita all’arresto del proprio cognato NOME COGNOME, così occupandosi soltanto del ripiano della situazione debitoria, tanto da potersi individuare, al più, la fattispecie di favoreggiamento personale (quel che, in ottica difensiva, emergerebbe anche dal fatto che il ricorrente avrebbe avuto rapporti soltanto con NOME COGNOME, non con altri associati).
5.1. Con riferimento alla fattispecie associativa di cui al capo 2), pertanto, i ricorso risulta inammissibile, difettando di un’effettiva relazione critica co l’ordinanza impugnata e con i suoi ripetuti ed analitici argomenti a fondamento della contestazione associativa, quanto ai profili sia oggettivi che psicologici del reato.
Il ricorso, di seguito, è inammissibile anche con riguardo ai singoli reati fine che sostengono la misura cautelare in atto. Anche su tali capi, infatti, la censura risulta del tutto generica (ampio richiamo giurisprudenziale), basata su limitate considerazioni di puro merito (meri contatti preliminari, conversazioni volte solo a
fissare appuntamenti o incontri) e, soprattutto, radicalmente priva di un qualunque confronto con l’ordinanza del Tribunale del riesame (pagg. 21-22), che ha adeguatamente valutato gli elementi a sostegno dei singoli capi 66), 68), 69), 70), 72) e 73), ancora richiamando il pertinente materiale intercettivo.
L’impugnazione, infine, risulta manifestamente infondata anche quanto all’ultima censura proposta, concernente la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., sotto diversi profili.
7.1. In primo luogo, questo motivo di ricorso risulta privo di un effettivo contenuto, limitandosi ad affermare – senza alcun argomento ulteriore – che le considerazioni già espresse da questa Corte con riguardo ad altri indagati (NOME COGNOME e NOME COGNOME), nelle sentenze nn. 412/2025 e 18337/2025, sarebbero “estensibili anche alla posizione di NOME COGNOME“.
7.2. In secondo luogo, e quale diretta conseguenza di quanto appena rilevato, la censura risulta ancora priva di qualunque confronto con la parte della motivazione che ha descritto in modo ampio ed adeguato non solo le vicende criminose del RAGIONE_SOCIALE, inquadrandole nel contesto di un’associazione di tipo mafioso, ma anche la piena consapevolezza e volontà del ricorrente di finalizzare la propria azione criminosa al rafforzamento e all’attuazione del programma delinquenziale del medesimo sodalizio, oggetto di contestazione al capo 1), “con il quale il NOME evidenzia uno strettissimo rapporto di conoscenza e di collaborazione e nei cui confronti si pone a totale disposizione”. Questa conclusione è tratta dal Tribunale del riesame in forza, ancora, di un diffuso richiamo agli elementi di indagine, dichiarativi ed intercettivi, che, peraltro, risultano totalment estranei ad ogni contestazione da parte del ricorrente.
7.3. Infine, il Collegio sottolinea che, in ogni caso, lo stesso COGNOME non ha evidenziato alcun interesse alla proposizione del motivo concernente la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., atteso che dall’esistenza o meno della stessa non dipende, per l’assenza di ripercussioni sull'”an” o sul “quomodo” della cautela, la legittimità della disposta misura (per tutte, Sez. 3, n. 20891 del 18/6/2020, Piccirillo, Rv. 279508).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2026
sigliere estensore
Il GLYPH
Il Presidente