Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41109 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41109 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di truffa aggravata, non è consentito dalla legge in questa sede, poiché esso, riproducendo profili di censura non connotati da specificità, in quanto già proposti in appello e congruamente esaminati e disattesi dai giudici di appello, invero risulta teso a contestare, in termini alquanto generici, la valutazione delle risultanze processuali, prospettandone un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, estraneo al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
che, infatti, a fronte dell’invocato travisamento della prova, deve ribadirsi come tale vizio, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorie estrinseca della motivazione, non rappresenti il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento;
che, infine, con precipuo riferimento alla doglianza circa la mancata assunzione di prove decisive ai fini della formulazione di un giudizio di assoluzione, premesso che «È prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (così, Sez. 3, Sentenza n. 27581 del 15/06/2010, M., Rv. 248105 – 0; conformemente: Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010, COGNOME, Rv. 246667 – 01; Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 – 01), nel caso di specie, deve ravvisarsi come la Corte territoriale, in conformità ai principi di diritto consolidati nella giurispruden di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01; Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, COGNOME, non massimata), abbia correttamente considerato il quadro probatorio già sufficiente e completo e costituto da validi elementi di riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, idonei a condurre alla dichiarazione di responsabilità dell’odierno ricorrente;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello confermato quanto sul punto statuito dal giudice di primo grado, il quale, facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,
COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01), ha posto a base del diniego, l’insussistenza di elementi suscettibili di positiva valutazione (si veda pag. 3 dell’impugnata sentenza, ove si sottolinea come il giudice di primo grado abbia evidenziato, l’assenza di un contributo partecipativo alla ricostruzione del fatto, di una richiesta risarcitoria da parte del prevenuto, nonché di elementi da cui desumere segni di una sua resipiscenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.