Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Vengono Dichiarati Inammissibili
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questa fase non è automatico: i motivi di ricorso devono possedere requisiti di specificità e pertinenza ben precisi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mera ripetizione delle argomentazioni già esposte in appello conducano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato nasce dal ricorso di un imputato condannato in appello per il reato di ricettazione. La difesa ha presentato alla Corte di Cassazione quattro distinti motivi, contestando diversi aspetti della sentenza di secondo grado: l’elemento soggettivo del reato, la mancata applicazione di circostanze attenuanti specifiche, l’eccessività della pena inflitta e il diniego delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte sui Motivi del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, rigettandoli tutti e dichiarando il ricorso inammissibile nel suo complesso. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni
Il primo motivo criticava la valutazione della Corte d’Appello riguardo all’elemento soggettivo (il dolo) del reato di ricettazione. I giudici di legittimità hanno osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già discusse e respinte nel giudizio d’appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione; deve contenere una critica argomentata e specifica della decisione impugnata, evidenziando precisi vizi di legge o di motivazione, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Secondo Motivo: La Mancata Applicazione delle Attenuanti
La difesa lamentava la non applicazione dell’attenuante per la particolare tenuità del fatto e della forma attenuata del reato di ricettazione. Anche in questo caso, il motivo è stato giudicato privo di specificità. La Corte ha sottolineato che il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni logiche e corrette con cui il giudice di merito aveva motivato la sua decisione di non applicare tali attenuanti. Per essere ammissibile, il ricorso deve smontare il ragionamento del giudice precedente, non semplicemente ignorarlo.
Terzo e Quarto Motivo: Il Limite del Sindacato sulla Pena
Gli ultimi due motivi contestavano l’entità della pena, ritenuta eccessiva, e il diniego delle attenuanti generiche. Su questo punto, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere, esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è adeguata e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, basata su elementi decisivi, rendendo la contestazione infondata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi cardine del processo penale di legittimità. In primo luogo, il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, non si possono riproporre le stesse questioni di fatto già valutate. In secondo luogo, i motivi devono essere specifici, cioè devono indicare con precisione il punto della sentenza che si contesta e le ragioni giuridiche della critica. Motivi generici, astratti o ripetitivi non assolvono a questa funzione e sono considerati solo apparenti.
Infine, viene riaffermata l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena. Finché la decisione è supportata da una motivazione logica e coerente con i criteri di legge, la Corte di Cassazione non può intervenire per modificarla, anche se un’altra valutazione sarebbe stata possibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: il successo di un ricorso in Cassazione dipende dalla capacità di formulare censure precise, pertinenti e critiche verso la sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere argomenti già sconfitti o contestare genericamente la valutazione del giudice di merito equivale a una sicura declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non specifici e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza sviluppare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
No, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. In Cassazione non si può contestare l’entità della pena se la motivazione del giudice è logica, adeguata e conforme ai criteri legali (artt. 132 e 133 c.p.), come avvenuto nel caso di specie.
Cosa si intende per ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi di appello?
Significa riproporre in Cassazione esattamente gli stessi argomenti e le stesse doglianze già presentati e respinti nel giudizio di appello, senza aggiungere elementi di critica specifica contro la logica giuridica della sentenza di secondo grado. Questa pratica rende il motivo di ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41787 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CIRO MARINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del delitto di ricettazione non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui al comma secondo dell’art. 648 cod. pen. e della circostanza attenuante di particolare tenuità del fatto di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., appare privo di specificità poiché non si confronta con quanto affermato dal giudice di merito, a pag. 4 della sentenza impugnata, che con corretti e non illogici argomenti ha ritenuto non applicare le anzidette fattispecie attenuate;
considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente