Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4128 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4128 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO 11 10/03/1971
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce, rispettivamente, vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di rapina aggravata e per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen., non sono consentiti in questa sede in quanto le suddette censure risultano prive dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., i quanto fondate su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e già puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, va sottolineato come il ricorrente, pur avendo formalmente lamentato censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà, non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, prospettando, così, una diversa ricostruzione dei fatti, senza tenere conto della preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani);
che il giudice di merito, in conclusione, con motivazione esente da vizi riconducibili all’art. 606 comma 1, lett.e) , cod. proc. pen., ha esplicitato le ragion del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 e pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
osservato, inoltre, che, con riferimento all’ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve ribadirsi come, in base ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, il giudizio sull circostanze attenuanti ex 62-bis cod. pen. rappresenti un apprezzamento di fatto, la cui motivazione è dunque insindacabile in sede di legittimità, se – come nel caso di specie (si veda in particolare la pag. 6 della impugnata sentenza) – non sia contraddittoria o illogica e dia conto, degli elementi considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione;
che, inoltre, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli
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elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024.