Ricorso in Cassazione: Quando la Genericità dei Motivi Porta all’Inammissibilità
Un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’occasione cruciale per contestare una condanna. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio di legittimità è subordinato a regole procedurali molto stringenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancata osservanza di tali regole, in particolare la presentazione di motivi di ricorso generici o ‘aspecifici’, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un imprenditore condannato in primo e secondo grado per una serie di reati fallimentari previsti dalla Legge Fallimentare (R.D. 267/1942). La Corte di Appello di Roma, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado per rideterminare la pena, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa sentenza, l’imprenditore ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
L’Analisi del Ricorso in Cassazione
L’imprenditore ha basato il suo ricorso in Cassazione su due argomentazioni principali:
Primo Motivo: Violazione di Legge sulla Responsabilità Penale
Il ricorrente contestava la correttezza giuridica della decisione della Corte d’Appello riguardo all’affermazione della sua responsabilità. Sosteneva che i giudici di merito avessero commesso un errore nell’applicare la legge ai fatti accertati.
Secondo Motivo: Errata Quantificazione della Pena e Mancata Sospensione Condizionale
Il secondo punto del ricorso lamentava una violazione di legge nella determinazione dell’entità della pena e, soprattutto, nella mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte sul Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha rigettati, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni sono un compendio di principi fondamentali della procedura penale.
Il primo motivo è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica, coerente e priva di vizi, spiegando in modo esauriente le ragioni del proprio convincimento sulla colpevolezza dell’imputato. In questi casi, la Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la correttezza giuridica del ragionamento del giudice.
Il secondo motivo è stato invece qualificato come ‘aspecifico’. Questo è il punto cruciale della decisione. La Corte ha spiegato che il ricorrente si è limitato a presentare un ‘proprio approccio critico’ alla sentenza, senza però adeguarsi a quanto richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale. In altre parole, non ha esplicitato in modo puntuale e argomentato le ragioni per cui il ragionamento della Corte d’Appello sulla pena e sulla sospensione condizionale sarebbe stato errato. Un motivo di ricorso non può essere una generica lamentela, ma deve consistere in una critica specifica e circostanziata della decisione impugnata.
È interessante notare che la Corte ha rilevato un ‘errore materiale’ da parte dei giudici d’appello: nella motivazione della loro sentenza avevano riconosciuto i presupposti per la sospensione condizionale, ma avevano poi ‘dimenticato’ di inserirla nel dispositivo finale. Tuttavia, questo errore non è bastato a ‘salvare’ il ricorso, poiché la sua aspecificità lo rendeva comunque inammissibile a priori.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione finale è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo motivo, chi intende presentare un ricorso deve formulare censure specifiche, dettagliate e pertinenti, dimostrando dove e perché il giudice precedente ha sbagliato. Una critica generica o astratta, come avvenuto nel caso di specie, è destinata a essere dichiarata inammissibile, con un aggravio di spese per il condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi presentati erano in parte manifestamente infondati e in parte aspecifici. In particolare, il secondo motivo non criticava in modo puntuale e argomentato la sentenza impugnata, violando i requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo è formulato in maniera generica, senza un confronto critico e dettagliato con le argomentazioni contenute nella decisione che si contesta. In pratica, il ricorrente si limita a esporre una propria tesi senza spiegare specificamente perché il ragionamento del giudice precedente sarebbe errato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12986 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12986 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CONTRONE il 07/08/1967
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di c n i peli° di Roma che, in riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato a pena inflitta al ricorrente, confermando nel resto il provvedimento impugnato in relazione alla responsabilità penale per aver commesso i reati di cui agli arl:t. 223, n.1, 216, comma 1, n. 1) e 2), 219, comma 2, n. 1), R.D. 267/1942;
Considerato che il primo motivo- con il quale il ricorrente den Jnzia violazione di legge in relazione alla determinazione della penale responsabilità è manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente dai descriti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1-2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità
Considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lan lenta violazione di legge in merito alla quantificazione della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena – è aspecifico in qua ito il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 5E1 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla deci ;ione avversata.
La Corte di appello peraltro ha in motivazione riconosciuto la sosp€11 ;ione condizionale della pena dimenticando per errore materiale di inseri -h nel dispositivo
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della !;c1 – nma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il consiglier-, ,-nsore
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