Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Valutazione delle Prove è Insindacabile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il caso in esame, relativo a una condanna per rapina, ha portato a un ricorso in Cassazione inammissibile, poiché l’imputato ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa alla Suprema Corte. Questo provvedimento offre lo spunto per chiarire i confini e le funzioni del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso: Condanna per Rapina e Appello
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di rapina, previsto dall’art. 628 del codice penale. La sua difesa si basava principalmente sulla contestazione dell’attendibilità delle prove a suo carico, in particolare il riconoscimento effettuato dalla vittima, e sulla proposizione di un alibi derivante dai contatti di un telefono cellulare. Nonostante queste argomentazioni, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto provata la sua colpevolezza, fornendo una motivazione dettagliata.
La Decisione della Corte e il ricorso in Cassazione inammissibile
Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, l’imputato ha riproposto le medesime doglianze, denunciando l’illogicità della motivazione della sentenza d’appello e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura delle risultanze processuali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Il Ruolo della Cassazione: Giudice della Legge, non del Fatto
La Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice di merito. La Cassazione verifica la correttezza giuridica e la tenuta logica del ragionamento seguito nella sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito della credibilità di un testimone o della rilevanza di una prova. Citando un fondamentale precedente delle Sezioni Unite (sentenza Jakani, 2000), la Corte ha specificato che non può nemmeno confrontare la motivazione esistente con altri possibili modelli di ragionamento.
L’Analisi delle Prove: Riconoscimento e Alibi
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano fondato la condanna su elementi solidi. In particolare, la vittima aveva riconosciuto l’imputato durante un incidente probatorio, una procedura che garantisce la genuinità della prova. Questa circostanza era stata ulteriormente confermata dalla testimonianza del comandante dei carabinieri. Anche l’alibi basato sui contatti telefonici era stato attentamente esaminato e confutato dalla Corte d’Appello, che ne aveva motivato l’irrilevanza.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha concluso che il ricorso non presentava vizi di legittimità, come l’illogicità manifesta o il travisamento della prova, ma si limitava a proporre una lettura alternativa e più favorevole delle stesse prove già valutate. Il denunciato vizio di travisamento probatorio è stato escluso, poiché la Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su chiare indicazioni emerse nel processo, senza distorcerne il significato. Pertanto, il ricorso è stato considerato una semplice reiterazione di argomenti già motivatamente disattesi nei precedenti gradi, priva dei requisiti di ammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione del giudice d’appello; è necessario individuare un vizio specifico previsto dalla legge, come un errore nell’applicazione di una norma giuridica o una contraddizione palese e insanabile nella motivazione. Tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento, che comporta unicamente la condanna a ulteriori spese. La decisione sottolinea la netta distinzione tra il giudizio di merito, incentrato sull’accertamento dei fatti, e quello di legittimità, focalizzato sulla corretta applicazione del diritto.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la valutazione delle prove e l’attendibilità delle fonti (come il riconoscimento da parte della vittima), chiedendo di fatto un nuovo giudizio sui fatti. Questo esula dalle competenze della Corte di Cassazione, che può solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non riesaminare il merito delle prove.
Può la Corte di Cassazione considerare un alibi che il giudice d’appello ha respinto?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare l’alibi. Il suo compito è solo controllare se la Corte d’Appello, nel respingere l’alibi, abbia fornito una motivazione logica e priva di contraddizioni. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse analizzato e confutato l’alibi in modo completo e coerente.
Cosa significa che il ricorso reiterava una doglianza già disattesa?
Significa che l’imputato ha ripresentato alla Corte di Cassazione le stesse argomentazioni e critiche alle prove che aveva già sollevato davanti alla Corte d’Appello. Poiché la Corte d’Appello le aveva già esaminate e respinte con una motivazione ritenuta logica, la loro riproposizione in Cassazione, senza evidenziare un vero vizio di legge o di logica manifesta, rende il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9036 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9036 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 05/06/2000
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di cui all’art. 628 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 10-11) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato posto che il ricorrente veniva riconosciuto dalla vittima anche in sede di incidente probatorio circostanza questa confermata anche dal comandante della stazione dei carabinieri di Montanaro;
che pertanto il denunciato vizio di travisamento probatorio non appare sussistere alla luce delle chiare indicazioni fornite dai giudici di merito e della completezza della ricostruzione dei fatti;
che anche l’argomento del presunto/alibi del ricorrente desunto dai contatti di un telefono cellulare risulta specificatamente confutato dalla corte d’appello con gli argomenti esposti alle pag. 13 e seguenti nelle quali viene sVolta un’analisi più che compiuta di tale elemento confutandone la decisività;
che ha proposto il ricorso reitera una doglianza già disattesa con motivazione priva di illogicità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 18/02/2025
Il Consigliere COGNOME tensore COGNOME Il Presid .nt