Ricorso in Cassazione: i limiti invalicabili del giudizio di legittimità
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della difesa nel sistema giudiziario italiano, ma la sua natura è spesso fraintesa. Non si tratta di un’occasione per rifare il processo, bensì di un controllo sulla corretta applicazione delle norme e sulla logicità della motivazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce perché molti ricorsi vengono dichiarati inammissibili quando tentano di riportare il dibattito su questioni di fatto.
I fatti oggetto del procedimento
La vicenda trae origine da una condanna in primo grado per una serie di reati gravi, tra cui lesioni aggravate, minacce, furto in abitazione e danneggiamento. In sede di appello, la difesa era riuscita a ottenere una parziale riforma della sentenza: gli imputati erano stati assolti dai delitti di furto e danneggiamento per non aver commesso il fatto. Tuttavia, la responsabilità penale per le lesioni e le minacce era stata confermata, con una conseguente rideterminazione della pena. Non soddisfatti, i condannati hanno proposto Ricorso in Cassazione.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato i motivi di ricorso, rilevandone l’immediata inammissibilità. Il primo motivo, basato sulla presunta violazione delle regole di valutazione della prova, è stato giudicato non consentito. La difesa mirava infatti a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio per giungere a una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito. La Cassazione ha ricordato che tale operazione è preclusa in sede di legittimità, a meno che non venga dimostrato un travisamento manifesto delle prove, circostanza non emersa nel caso di specie.
Il trattamento sanzionatorio nel Ricorso in Cassazione
Anche il secondo motivo di doglianza, relativo all’entità della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha evidenziato come la sentenza di appello fosse sorretta da una motivazione sufficiente e priva di vizi logici. Il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nella determinazione della pena, e tale scelta è insindacabile se adeguatamente giustificata.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nel principio di tassatività dei motivi di ricorso. Il Ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per sollecitare un nuovo esame delle emergenze processuali. La Corte territoriale aveva già fornito una spiegazione coerente e dettagliata della responsabilità degli imputati per i reati residui. Quando la motivazione del giudice di merito è logica e aderente agli atti, la Cassazione non ha il potere di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici precedenti.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità dei ricorsi ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali. Inoltre, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende per ciascun ricorrente. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una strategia difensiva che, in sede di legittimità, si concentri esclusivamente su vizi di diritto e mancanze logiche della sentenza impugnata, evitando di riproporre questioni di puro fatto già ampiamente discusse nei gradi precedenti.
Si possono contestare le prove durante un ricorso in Cassazione?
No, la Cassazione non può riesaminare il merito delle prove ma può solo verificare se la motivazione del giudice di merito sia logica e coerente con le norme di legge.
Cosa accade se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e solitamente al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
È possibile ottenere le attenuanti generiche in Cassazione?
La Cassazione non concede direttamente le attenuanti ma può annullare la sentenza se il giudice di merito ha negato tali circostanze senza fornire una motivazione adeguata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50348 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50348 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha riformato, assolvendo gli imputati dai delitti di furto abitazione e danneggiamento per non aver commesso il fatto e rideterminando la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Taranto del 10 novembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per i reati di lesioni aggravate, minacce, furto in abitazione e danneggiamento e li aveva condannati alla pena di giustizia;
– che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, con il quale i ricorrenti dolgono del vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto voli:o ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio onde pervenire ad una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito e avulso da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali prese in considerazione dalla Corte territoriale, che ha adeguatamente motivato sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. del provvedimento impugnato), oltre ad essere caratterizzato da mere doglianze in punto di fatto;
– che il secondo motivo dei ricorsi degli imputati, che si dolgono del vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al quantum di pena irrogato e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda pag. 6 del provvedimento impugnato);
– che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023.