Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26419 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26419 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 del TRIBUNALE di LOCRI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Locri ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di NOME NOME per il reato di minaccia commesso ai danni di NOME, nonché l’assoluzione dello stesso imputato per particolare tenuità del fatto in riferimento all’analogo reato commesso ai danni di NOME NOME, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha condannato il NOME al risarcimento del danno patito dal NOME liquidandolo in via equitativa in euro 500.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando sei motivi.
2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito all’affermazione di responsabilità per le minacce proferite ai danni di NOME. In proposito il ricorrente lamenta l’omessa confutazione delle censure articolate con il gravame di merito con riguardo alla mancata intimidazione della persona offesa ed alla stessa inidoneità delle minacce contestate ad intimidirla.
2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito all’entità del risarcimento liquidato in favore della NOME e con il terzo in merito alla liquidazione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile nel primo grado di giudizio. Ancora violazione di legge e vizi di motivazione vengono denunciati con il quarto motivo in merito alla mancata assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, nonostante per l’identico fatto consumato ai danni di NOME NOME nel medesimo contesto il Giudice di Pace abbia assolto il NOME, sebbene ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
2.3 Gli stessi vizi vengono dedotti anche con il quinto motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e con il sesto con riguardo alla quantificazione del risarcimento liquidato in favore del NOME NOME.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G. Il difensore delle parti civili ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero in subordine che venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Devono innanzi tutto ritenersi inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente ai sensi della lett. e) dell’art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dell stesso articolo e dell’art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) d citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (ex multis Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). Né come surrettiziamente prospettato può ritenersi che la sentenza impugnata sia priva di motivazione in merito ai profili attinti dal ricorso, atteso che il giudice dell’appello evidenziato le ragioni per cui ha ritenuto di respingere le censure difensive avanzate con il gravame di merito, talché le eventuali lacune o illogicità dell’apparato giustificativo evidenziate dal ricorrente individuano per l’appunto meri vizi della motivazione indeducibili in questa sede ai sensi delle disposizioni citate in precedenza.
Parimenti inammissibile è il primo motivo nella parte in cui viene dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 53 dello stesso codice, non essendo l’inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della letta è la deduzione dell b) dell’art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, COGNOME, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404).
Manifestamente infondata è poi la deduzione, sempre con il primo motivo, dell’erronea applicazione della legge penale in merito alla configurabilità del reato di minaccia in difetto di effettiva intimidazione della persona offesa. Come già correttamente sostenuto dal Tribunale, infatti, l’intimidazione della persona offesa è
evento non richiesto per la tipicità del fatto, posto che quello previsto dall’art. 612 c.p è reato di mero pericolo (ex multis Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, COGNOME, Rv. 261678).
E inammissibile è altresì la denuncia dell’inosservanza od erronea applicazione della legge penale avanzata con il secondo e quinto motivo. Il vizio di cui all’art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p. dedotto dal ricorrente riguarda, infatti, l’erronea interpretazion della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un’erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile laddove ammesso sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).
5. Quanto infine alla somma liquidata dal giudice di primo grado per le spese di parte civile, manifestamente infondata è l’obiezione formulata con il terzo motivo di ricorso. Ed infatti in caso di costituzione di parte civile nel processo penale gli onorari del difensore della suddetta parte devono essere liquidati secondo le regole poste dall’art. 12 d.m. n. 55 del 2014 come modificato dal d.m. n. 147 del 2022 e la tabella n. 15 dei parametri forensi allegata a quest’ultimo decreto, la quale prescinde dal valore della causa, parametro che si applica solo nell’ambito della giurisdizione civile. Conseguente il motivo deve ritenersi generico nella misura in cui non evidenzia le ragioni per cui la liquidazione disposta dal giudice di primo grado esorbiterebbe dai parametri correttamente applicabili al giudizio penale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che si liquidano in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa
sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 23//20