Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 188 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 188 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
– Presidente –
Sent. n. sez. 1173/2025
UP – 28/10/2025
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi del COGNOME COGNOME, del COGNOME, del COGNOME, del COGNOME, del COGNOME e dello COGNOME; di annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti del COGNOME, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e di rigettare nel resto il ricorso;
udite le conclusioni AVV_NOTAIO COGNOME, per il COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per lo COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per il COGNOME e per il COGNOME, che hanno chiesto di accogliere i ricorsi.
1. Con sentenza del 13 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, per quanto qui di interesse, aveva condannato COGNOME NOME in ordine al reato di cui allÕart. 416-bis cod. pen. (capo 1), COGNOME NOME in ordine al reato di cui allÕart. 416-bis cod. pen. (capo 1) e a due reati in materia di armi (capi 2 e 3), COGNOME NOME in ordine al reato di cui allÕart. 416bis cod. pen. (capo 1) e a quattro reati di estorsione (capi 5, 6, 7 e 8), COGNOME NOME in ordine al reato di cui allÕart. 416-bis cod. pen. (capo 1), a un reato in materia di armi (capo 2), a un reato in materia di stupefacenti (capo 12) e a un ulteriore reato in materia di armi (capo 13), COGNOME NOME in ordine a un reato in materia di stupefacenti (capo 12), COGNOME NOME in ordine al reato di cui allÕart. 416-bis cod. pen. (capo 1) e a un reato in materia di armi (capo 2), COGNOME NOME in ordine a un reato in materia di armi (capo 2).
Con sentenza del 22 novembre 2024, la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il non doversi procedere per nei confronti di COGNOME NOME, in ordine al reato a lui ascritto al capo 2, limitatamente alla detenzione e al porto di una pistola TARGA_VEICOLO, riconoscendo poi la continuazione tra la detenzione delle restanti armi e i reati in ordine ai quali il medesimo imputato era stato giˆ condannato con sentenza passata in giudicato. Ha, poi, escluso la qualitˆ di organizzatore e promotore dellÕRAGIONE_SOCIALE criminosa, riconosciuta in primo grado allo COGNOME e ha rideterminato la pena inflitta al COGNOME, allo COGNOME e al COGNOME. Ha, infine, applicato a COGNOME NOME e a COGNOME NOME la pena da loro concordata con il Procuratore generale.
Il processo ha a oggetto le vicende dellÕRAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso denominata COGNOME di Ficurinia, operante in Catania e nei comuni limitrofi, attraverso locali articolazioni. In particolare, quella operante ad Adrano, denominata ÒCOGNOMEÓ, facente capo al boss COGNOME NOME, organizzata e diretta sul territorio da COGNOME NOME, COGNOME NOME (quest’ultimo fino al luglio 2020) e COGNOME NOME. Quella operante nel quartiere Canalicchio di Catania, diretta da COGNOME NOME NOME COGNOME. Associazione che si avvale della
forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertˆ conseguenti per commettere una serie indeterminata di delitti in materia di armi, di estorsioni e di altri reati contro il patrimonio.
Avverso la sentenza della Corte di appello, a mezzo dei loro difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il ricorso di COGNOME NOME si compone di un unico motivo, con il quale la parte deduce il vizio di motivazione.
Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe corredata da una motivazione ÇinsufficienteÈ. Per il ricorrente, sarebbe stata necessaria Çuna motivazione più approfondita con riferimento alla responsabilitˆ dell’imputatoÈ.
Il ricorso di COGNOME NOME è articolato in più punti.
4.1. Al punto I, il ricorrente contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello di Catania avrebbe confermato la condanna senza fornire una motivazione coerente, logica e completa, ignorando Çalcune doglianze sollevate dalla difesaÈ.
4.1.1. Al punto I/a, la parte contesta la valutazione operata dai giudici di merito in ordine al ruolo di ÒesattoreÓ attribuito a COGNOME NOME, effettuata sulla base delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME. Secondo il ricorrente, tale valutazione non troverebbe alcun riscontro concreto nelle risultanze investigative. Le attivitˆ di indagine, pur estese e prolungate nel tempo, invero, non avrebbero evidenziato episodi estorsivi riconducibili alCOGNOME.
Il ricorrente sostiene che COGNOME non avrebbe mai intrattenuto rapporti, nemmeno saltuari, con COGNOME NOME e COGNOME NOME, nŽ con i loro familiari. Tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che COGNOME non avrebbe avuto alcun colloquio con il COGNOME e con lo COGNOME, nel periodo in cui questi erano detenuti. Le intercettazioni ambientali confermerebbero lÕestraneitˆ e il disinteresse delCOGNOME alla vita del sodalizio criminale. A fronte di unÕindagine durata oltre tre anni, condotta con intercettazioni, pedinamenti e videoriprese, vi sarebbe lÕassenza di elementi concreti a carico delCOGNOME.
4.1.2. Al punto I/b, il ricorrente contesta la partecipazione delCOGNOME Çal summitÈ del 21 agosto 2019, tenuto allÕinterno di una palestra. Le valutazioni dei giudici di merito su tale vicenda si fonderebbero su una Çdocumentazione probatoriaÈ estremamente ÇscarnaÈ, costituita da alcuni fotogrammi estratti dalle riprese di un impianto di videosorveglianza privato. Le immagini, peraltro,
sarebbero di qualitˆ talmente scarsa da non consentire una sicura identificazione delCOGNOME, nŽ sotto il profilo fisionomico nŽ sotto quello antropometrico. Inoltre, non sussisterebbero registrazioni di conversazioni che lo coinvolgerebbero in relazione a quella riunione.
In ogni caso, dalle registrazioni video, si potrebbe, al più, desumere che COGNOME, nel breve intervallo temporale compreso tra le 19:05 e le 19:14, si sarebbe trovato sulla pubblica via nei pressi della palestra e non allÕinterno di essa.
La ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che ha ritenuto di desumere la responsabilitˆ del ricorrente da tale circostanza, si baserebbe su una lettura parziale e suggestiva degli elementi acquisiti, in assenza di un effettivo riscontro della presenza delCOGNOME allÕinterno del luogo ove si sarebbe svolta la riunione.
4.1.3. Al punto I/c, il ricorrente contesta lÕattribuzione alCOGNOME del ruolo di Çtrasportatore di armiÈ, in occasione del presunto ÇsummitÈ del 21 agosto 2019. Fonda la propria censura sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, contenute nella memoria del 21 novembre 2022. In tale memoria, il COGNOME offrirebbe una descrizione dettagliata della palestra in cui si sarebbe svolta la riunione, precisando che lÕedificio disporrebbe di tre ingressi, dei quali soltanto due risulterebbero monitorati da telecamere. Il terzo accesso, privo di sorveglianza, sarebbe stato utilizzato per introdurre le armi successivamente rinvenute.
Questa ricostruzione escluderebbe il coinvolgimento delCOGNOME nel trasporto del borsone contenente le armi. I fotogrammi agli atti, giˆ di per sŽ privi di valore probatorio certo, non potrebbero più essere considerati idonei a sostenere lÕipotesi accusatoria, risultando privi di ogni consistenza alla luce delle dichiarazioni del COGNOME.
4.2. Al punto II, il ricorrente afferma che: Çla valutazione in concreto delle responsabilitˆ della partecipazione al reato associativo è di fatto configurata come mera ÒdisponibilitˆÓ ed allorchŽ non pu˜ ritenersi contestata alcuna valida condotta in astratto ed autonomamente riconducibile ad una specifica fattispecie criminosa Ð deve fare costante riferimento ai criteri enucleati dal protocollato di indirizzo giurisprudenziale in materiaÈ; Çpertanto, la messa a disposizione rilevante ai fini della prova dell’adesione all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa non pu˜ risolversi nella mera disponibilitˆ eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, a servizio dei loro interessi particolari, nŽ con la promessa e neppure con la prestazione, di contributi a specifiche attivitˆ, che, pur indirettamente funzionali alla vita dell’RAGIONE_SOCIALE, si risolvono in apporti delimitati nel tempo e quanto ai soggetti e oggetto cui sono rivoltiÈ.
4.3. Al punto III, il ricorrente censura la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe fondato lÕaffermazione di responsabilitˆ su una lettura
parziale e illogica del compendio indiziario, senza considerare gli elementi favorevoli emersi nel corso del processo e ignorando le dichiarazioni rese dal collaboratore COGNOME NOME.
4.3.1. Al punto III.a, il ricorrente contesta la valutazione operata dalla Corte di appello in merito al significato probatorio di alcune conversazioni intercettate, ritenute decisive per affermare lÕappartenenza delCOGNOME al sodalizio mafioso. Il ricorrente sostiene, in particolare, che le conversazioni captate lÕ8 aprile, il 13 aprile e il 13 agosto 2019 sarebbero state interpretate in modo arbitrario e non conforme ai criteri di inferenza logica richiesti dallÕart. 192 cod. proc. pen.
Sostiene che COGNOME si sarebbe limitato ad ascoltare, senza mai esprimere adesione o partecipazione attiva a quanto affermato dal suo interlocutore. In uno dei passaggi più significativi, avrebbe manifestato esplicitamente il proprio disinteresse in ordine al mantenimento degli affiliati al clan.
Altre intercettazioni confermerebbero la estraneitˆ delCOGNOME alle dinamiche associative. Il ricorrente evidenzia, in particolare, quella dalla quale emergerebbe la mancata partecipazione delCOGNOME al funerale del padre di COGNOME NOME, che sarebbe indicativa dellÕassenza di legami con i soggetti associati al clan.
Il ricorrente contesta anche lÕinterpretazione della conversazione del 13 agosto 2019, nellÕambito della quale COGNOME avrebbe rivestito il ruolo di Çmero spettatoreÈ, sostenendo che non sarebbe possibile utilizzare affermazioni di altri soggetti (nello specifico Çle dichiarazioni del NOME allorchŽ questi afferma “ma è di nuatri”È) per desumere una sua partecipazione al sodalizio criminale.
4.4. Al punto IV, il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa Çall’elemento psicologicoÈ e agli Çeffettivi rapporti intrattenuti con gli associatiÈ. Sottolinea che lÕeventuale condivisione di interessi con uno o più associati, anche di livello apicale, non potrebbe essere equiparata alla volontˆ di aderire allÕRAGIONE_SOCIALE. Il rapporto di conoscenza con COGNOME NOME, sporadico e occasionale, non sarebbe sufficiente a fondare lÕesistenza di un vincolo soggettivo, nŽ a dimostrare una consapevole partecipazione al sodalizio.
4.5. Al punto V, il ricorrente contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la cui applicazione avrebbe consentito un più equo adeguamento della pena al caso concreto. Secondo la parte, il riconoscimento del beneficio sarebbe stato giustificato dallÕincensuratezza dell’imputato, Çdal suo comportamento collaborativoÈ e dalla Çoccasionalitˆ dell’eventoÈ.
Il ricorso di COGNOME NOME si compone di tre motivi.
5.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 416-bis cod. pen.
Sostiene che la sentenza impugnata, Çin maniera sbrigativaÈ, riproporrebbe acriticamente le Çargomentazioni del giudice di primo gradoÈ, senza fornire adeguata risposta ai motivi di appello.
La Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di responsabilitˆ di COGNOME NOME per il reato associativo esclusivamente sulla circostanza della sua partecipazione a un incontro del 21 agosto 2019, definito ÒsummitÓ, senza considerare che si sarebbe trattato di un unico episodio a fronte di un arco temporale di due anni, in cui si sarebbe svolta lÕattivitˆ del sodalizio. Tale impostazione, secondo il ricorrente, sarebbe logicamente fragile, poichŽ un singolo episodio non potrebbe essere ritenuto sufficiente a dimostrare lÕinserimento stabile di una persona in unÕRAGIONE_SOCIALE mafiosa.
5.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 110 cod. pen. e 2, 4 e 78 legge n. 895 del 1967.
Lamenta una grave omissione motivazionale nella sentenza impugnata, in relazione allÕimputazione di cui al capo 2 della rubrica, concernente la detenzione e il porto illegale di armi. La Corte di appello, pur affrontando le doglianze relative al reato associativo, avrebbe completamente trascurato di esaminare le questioni relative alla specifica contestazione in materia di armi.
5.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 62-bis cod. pen.
Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe insufficiente e contraddittoria. La decisione si fonderebbe esclusivamente sulla gravitˆ dei fatti, senza considerare la posizione ÇmarginaleÈ delCOGNOME.
Il ricorso di COGNOME NOME si compone di un unico motivo, con il quale deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 133 cod. pen.
Contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe applicato un trattamento sanzionatorio sproporzionato e privo di adeguata motivazione. Pur avendo escluso lÕaggravante del ruolo di promotore, contestata con riferimento al reato associativo, la Corte territoriale avrebbe comunque aumentato la pena in modo significativo per le condotte estorsive, senza valutare correttamente la gravitˆ effettiva dei fatti e senza applicare i criteri oggettivi previsti dallÕart. 133 cod. pen. Gli aumenti di pena sarebbero stati giustificati solo sulla base della presunta Òcaratura criminaleÓ delCOGNOME.
Il ricorrente, inoltre, evidenzia una disparitˆ di trattamento rispetto al ÇcorreoÈ, per il quale le stesse condotte avrebbero comportato aumenti di pena molto inferiori.
Deduce, infine, lÕomessa motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso di NOME si compone di tre motivi.
7.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 416-bis cod. pen.
Sostiene che la sentenza impugnata, Çin maniera sbrigativaÈ, riproporrebbe acriticamente le Çargomentazioni del giudice di primo gradoÈ, senza fornire adeguata risposta ai motivi di appello.
Sostiene che la Corte territoriale avrebbe confermato lÕintraneitˆ di COGNOME al sodalizio mafioso, basandosi esclusivamente sul fatto che egli era presente al momento dellÕagguato subito da COGNOME NOME. Secondo il ricorrente, tale episodio non sarebbe sufficiente a dimostrare una partecipazione consapevole e stabile allÕRAGIONE_SOCIALE, in assenza di altri riscontri e di una condotta ÇcontinuativaÈ.
La Corte territoriale ha ritenuto che la presenza di COGNOME sullo scooter insieme a COGNOME NOME, durante lÕagguato, fosse indicativa della sua appartenenza al sodalizio criminale. Secondo i giudici, il fatto che gli aggressori avessero accettato il rischio di colpire anche il COGNOME dimostrerebbe che lo consideravano parte dellÕRAGIONE_SOCIALE, poichŽ nelle Çfaide mafioseÈ si tenderebbe a evitare il coinvolgimento di soggetti estranei. Il ricorrente contesta tale assunto, sostenendo che si fonderebbe su una massima di esperienza inesistente, ossia sullÕidea che i gruppi mafiosi evitino di coinvolgere terzi innocenti. Secondo il ricorrente, invece, la Çcriminalitˆ contemporaneaÈ non avrebbe alcuna remora a colpire anche persone estranee.
7.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 110 cod. pen. e 2, 4 e 78 legge n. 895 del 1967.
Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che Çla prova del reato scrutinatoÈ potesse derivare Çdal ritrovamento di altre armi, rinvenimento effettuato grazie alle dichiarazioni del collaborante COGNOME NOME. In tal modo la Corte di appello avrebbe trascurato che oggetto di contestazione è un Çreato di eventoÈ.
7.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 62-bis cod. pen.
Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe insufficiente e contraddittoria. La decisione si fonderebbe esclusivamente sulla Çmancanza di resipiscenzaÈ e sulla Çpericolositˆ del sodalizio criminaleÈ, senza considerare la posizione marginale assunta dalCOGNOME, la sua giovane etˆ e lÕassenza di un ruolo qualificato nellÕRAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso di COGNOME NOME si compone di due motivi.
8.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 649 cod. proc. pen. e 4 e 50 CEDU.
Rappresenta che COGNOME, collaboratore di giustizia sottoposto a programma di protezione, è stato condannato per il reato di cui al capo n. 2) della rubrica, relativo alla detenzione e al porto di armi da sparo, con l’aggravante dellÕagevolazione della attivitˆ del clan mafioso di appartenenza (COGNOME–COGNOME).
Tanto premesso, contesta la condanna per il reato di detenzione e porto di armi da fuoco, aggravato dalla finalitˆ mafiosa, ritenendo che essa configuri una violazione del principio del . La condotta contestata nel presente procedimento, riferita alla riunione armata del 21 agosto 2019, riguarderebbe, invero, le stesse armi giˆ oggetto di condanna in un precedente processo, definito con sentenza n. 449/2021, dove la data della contestazione coinciderebbe con il sequestro eseguito il 17 luglio 2020, proprio grazie alle indicazioni fornite dallo stesso COGNOME. Le armi sequestrate sarebbero le medesime e le circostanze fattuali sarebbero strettamente collegate: si tratterebbe di un unico episodio, ricostruito grazie alle dichiarazioni del collaboratore.
La Corte di appello ha riconosciuto solo parzialmente lÕefficacia preclusiva del precedente giudicato, ma secondo la parte si tratterebbe di una duplicazione sostanziale del giudizio per lo stesso fatto.
8.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Pur avendo giˆ riconosciuto la speciale attenuante per la collaborazione, la Corte territoriale avrebbe escluso le attenuanti generiche con una motivazione generica e stereotipata, affermando che non vi sarebbero ulteriori elementi da valorizzare.
La parte evidenzia, invece, che il COGNOME ha reciso ogni legame con lÕambiente criminale ed è stato ammesso a un programma di protezione.
Il ricorso di COGNOME NOME si compone di un unico motivo, con il quale la parte deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Rappresenta che alCOGNOME, in appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen., è stata applicata la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e 20.000 euro di multa per il reato di cui allÕart. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Tanto premesso, il ricorrente evidenzia che la Corte di appello Çpartendo dalla pena base (anni 6 di reclusione ed euro 27.000 di multa per il reato di cui al capo 12)È, ha operato Çun aumento per la continuazione interna ad anni 7 ed euro 30.000 di multa e la riduzione per il rito, senza riconoscimento e concessione delle attenuanti generiche, apportando, infine, lo stesso aumento per la continuazione interna previsto dalla sentenza di primo gradoÈ.
La Corte territoriale, Çdunque, pur prendendo positivamente in considerazione gli elementi addotti dalla difesa ai fini della concessione delle dette attenuantiÈ, avrebbe operato Çuna riduzione senza calcolarle omettendo completamente di fornire una motivazione per tale sua decisioneÈ.
I ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME devono essere dichiarati inammissibili. Il ricorso di COGNOME NOME deve essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al diniego dell’applicazione della continuazione esterna; deve essere, invece, dichiarato inammissibile nel resto.
Il ricorso di COGNOME NOME, con il quale la parte deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
Il ricorrente propone un motivo non consentito dalla legge, essendo la sua deduzione preclusa a seguito dell’intervenuto concordato sui motivi di appello, che non solo ha determinato la ratifica dell’accordo in ordine ai punti concordati, ma ha pure comportato la rinuncia a far valere, anche nel successivo giudizio di legittimitˆ , ogni diversa doglianza.
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Questa Corte ha chiarito che, a seguito del concordato, le uniche doglianze proponibili in sede di legittimitˆ sono quelle relative alla volontˆ della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all’applicazione di una pena illegale, allÕomessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata
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anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, COGNOME, Rv. 284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, COGNOME, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Non possono essere fatte valere doglianze diverse, anche se relative a questioni rilevabili d’ufficio, atteso che l’interessato ha rinunciato a dedurle in funzione dell’accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen., dunque, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimitˆ , analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.
3. Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
3.1. Le deduzioni di cui ai punti I/a, I/b, I/c, III.a e IV sono inammissibili, in quanto completamente versate in fatto.
Il ricorrente si limita ad articolare alcune censure che non evidenziano alcuna violazione di legge nŽ effettivi travisamenti di prova o vizi di manifesta logicitˆ emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata da entrambi i giudici di merito (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME). In tal senso appare particolarmente significativo che il ricorrente non articola separati motivi, indicando i vizi di legittimitˆ che ritiene integrati, ma censura, spesso in maniera meramente assertiva, le valutazioni di merito della Corte di appello, attraverso unÕesposizione frammentaria di talune risultanze processuali.
Il ricorrente fornisce una lettura alternativa di talune immagini estratte dal sistema di videosorveglianza, di talune conversazioni intercettate, di talune dichiarazioni rese dal COGNOME, senza tenere conto del fatto che le alternative valutazioni delle risultanze processuali possono essere dedotte in sede di gravame, ma non in sede di legittimitˆ. Al riguardo, va ricordato come ÇlÕindagine di legittimitˆ sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato Ð per espressa volontˆ del legislatore Ð a riscontrare lÕesistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilitˆ di verificare lÕadeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in questÕultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena
devolutiva, ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.È (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).
3.2. Le deduzioni di cui ai punti I, II e III sono inammissibili, in quanto del tutto prive di specificitˆ.
Invero, il ricorrente, ai punti I e III, si limita a contestare in maniera generica e assertiva la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe ignorato Çalcune doglianze sollevate dalla difesaÈ e le dichiarazioni rese da COGNOME NOME, senza tuttavia indicarle specificamente e senza dimostrare che le doglianze e le dichiarazioni trascurate fossero decisive, nel senso di essere idonee a disarticolare il giudizio di responsabilitˆ formulato dai giudici di merito, con Òdoppia conformeÓ.
Le deduzioni di cui al punto II appaiono prive di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dellÕatto impugnato. Va, in ogni caso, rilevato che, in ordine alla partecipazione del RAGIONE_SOCIALE al sodalizio criminale, la Corte di appello ha reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 14 e 15 della sentenza impugnata).
3.3. Le deduzioni di cui al punto V sono inammissibili.
Invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimitˆ, purchŽ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rilevanti al fine del riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
4. Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito non hanno fondato il giudizio sulla responsabilitˆ di COGNOME NOME per il reato associativo esclusivamente sulla circostanza della sua partecipazione al ÇsummitÈ del 21 agosto 2019. I giudici di merito, infatti, hanno basato il loro giudizio sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, che non si era limitato a riferire della sola partecipazione del COGNOME al ÇsummitÈ, ma aveva sottolineato che questi era Çun affiliato alla famiglia COGNOME ed era Òa completa disposizioneÓ, precisando che non si tirava indietro di fronte a qualsiasi attivitˆ delittuosa che gli fosse richiesto di compiereÈ (cfr. pagina 463 della sentenza di primo grado e pagine 11, 12 e 13 della sentenza impugnata). Dichiarazioni che sono state rigorosamente valutate dai giudici di merito, che hanno evidenziato come esse trovassero precisi riscontri nellÕattivitˆ di polizia giudiziaria e nelle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. Va, poi, rilevato che i giudici di
merito hanno posto in rilievo Çla valenza dell’incontro in questioneÈ: Çsi trattava, invero, di una riunione finalizzata a decidere le strategie di risposta all’azione omicida di un gruppo criminale avversarioÈ (cfr. pagina 463 della sentenza di primo grado).
4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha motivato anche con riferimento al reato in materia di armi, evidenziando come dalle dichiarazioni del COGNOME, riscontrate dalle intercettazioni e dalle riprese video, emergesse chiaramente il coinvolgimento del COGNOME in tale reato (cfr. pagine 11 e 12 della sentenza impugnata).
4.3. Il terzo motivo è inammissibile.
Anche con riferimento alla posizione del COGNOME, va ricordato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimitˆ, purchŽ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rilevanti al fine del riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
5. Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
LÕunico motivo di ricorso, invero, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimitˆ e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalitˆ del giudice di merito, che lÕesercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruitˆ, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 26 della sentenza impugnata).
Quanto al raffronto con la pena inflitta al ÇcorreoÈ, va rilevato che la censura si presenta del tutto generica, non avendo il ricorrente neppure specificato a quale correo si riferisca e quale sarebbe la pena a questi inflitta. Va poi ribadita, alla luce del principio sancito dall’art. 27 Cost. secondo il quale il trattamento penale è personale, l’inammissibilitˆ delle questioni con le quali si lamenta la disparitˆ di pena, avendo questa Corte giˆ affermato che, in tema di ricorso per cassazione, non pu˜ essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr. Sez. 3, n. 9450 del
24/02/2022, COGNOME, Rv. 282839; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 264020).
Del tutto priva di specificitˆ, infine, risulta la deduzione relativa alle attenuanti generiche, non avendo il ricorrente indicato quali sarebbero i motivi che ne avrebbero giustificato il riconoscimento. Va, peraltro, rilevato che giˆ in sede di gravame le attenuanti di cui allÕart. 62-bis cod. pen. era erano state chieste in maniera del tutto generica e che, in ogni caso, la risposta a tale richiesta emerge dalla struttura complessiva della sentenza impugnata, nella quale si forniscono ampie argomentazioni in ordine alla gravitˆ del fatto, alla pericolositˆ delCOGNOME e alla sua Çcapacitˆ criminaleÈ (cfr. pagina 26 della sentenza impugnata). Al riguardo, va ribadito che Çnon è censurabile, in sede di legittimitˆ, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenzaÈ (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, COGNOME, Rv. 282097).
Il ricorso di NOME è inammissibile.
6.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello non ha fondato il giudizio di intraneitˆ del COGNOME al sodalizio mafioso, basandosi esclusivamente sul fatto che egli era presente al momento dellÕagguato subito da COGNOME NOME.
La Corte di appello, invero, in primo luogo, ha posto in rilievo come dalle precise dichiarazioni rese dal COGNOME emergesse il pieno coinvolgimento del COGNOME Çnelle dinamiche del gruppo e la sua totale messa a disposizione nei confronti del reggenteÈ. Ha sottolineato come il COGNOME avesse fatto riferimento a episodi specifici, ampiamente dimostrativi della partecipazione del COGNOME al sodalizio criminoso. Ha poi evidenziato che era risultata dimostrata la partecipazione del COGNOME ai reati-fine dell’RAGIONE_SOCIALE per delinquere.
Solo a completamento del gravissimo quadro giˆ delineato a carico dell’imputato, la Corte di appello, senza incorrere in alcun vizio logico, ha evidenziato che non era ÇirrilevanteÈ la presenza del COGNOME Çin occasione dell’agguato del 20 agosto 2019 ai danni del COGNOMEÈ e che Çil ruolo rivestito dal COGNOME quale soggetto più prossimo al COGNOME risulta coerente con il grave attentato omicidiario posto in essere nei confronti di entrambiÈ.
6.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Esso, invero, appare privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dellÕatto impugnato. Va, in ogni caso, rilevato che: in ordine al reato in materia di armi, la
Corte di appello ha reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 29 e 30 della sentenza impugnata); il reato in questione è di pura condotta, non richiedendo per la sua consumazione la verificazione di alcun evento.
6.3. Il terzo motivo è inammissibile.
Per la consolidata giurisprudenza di legittimitˆ, invero, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagine 30 e 31 della sentenza impugnata).
Il ricorso di COGNOME NOME deve essere parzialmente accolto.
7.1. Il primo motivo è fondato.
Dalla sentenza di appello emerge che la Corte territoriale ha solo parzialmente accolto il motivo di gravame con il quale la parte aveva dedotto che il reato di cui al capo n. 2) della rubrica, relativo alla detenzione e al porto di armi da sparo, fosse stato giˆ oggetto di condanna in un precedente processo, definito con sentenza n. 449/2021.
Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale non ha accolto integralmente il motivo di gravame, in quanto Çla contestazione inerente alle armi nel presente procedimento riguarda infatti anche armi ulterioriÈ. Sembrerebbe, cioè, che il fatto fosse lo stesso, ma che la precedente condanna avesse riguardato solo una parte delle armi. Nella parte in questione, tuttavia, la sentenza non appare particolarmente chiara e la Corte di appello, in ogni caso, non ha precisato se si trattasse di armi appartenenti alla medesima categoria. Al riguardo, va ricordato che, Çnel caso di detenzione di più armi di differente tipologia, si configura, per ciascun gruppo di armi appartenenti alla medesima categoria, non un’ipotesi di continuazione, ma un unico reatoÈ (Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, COGNOME, Rv. 260348; Sez. 1, n. 25203 del 15/04/2019, Evtodiev, Rv. 276392).
La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al diniego dell’applicazione della continuazione esterna, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
7.2. Il motivo secondo motivo è inammissibile.
Anche con riferimento alla posizione del COGNOME, va ricordato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimitˆ, purchŽ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rilevanti al fine del
riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile, atteso che esso si compone di un unico motivo con il quale il ricorrente contesta la sentenza impugnata, che ha recepito Ð in termini precisi Ð il concordato con rinuncia ai motivi di appello.
̀
Il ricorrente, dÕaltronde, propone un motivo non consentito dalla legge. Questa Corte, invero, ha chiarito che, a seguito del concordato, le uniche doglianze proponibili in sede di legittimitˆ sono quelle relative alla volontˆ della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all’applicazione di una pena illegale, allÕomessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, COGNOME, Rv. 284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, COGNOME, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente al diniego dell’applicazione della continuazione esterna, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Il ricorso di COGNOME NOME, nel resto, e i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME devono essere dichiarati inammissibili.
Alla declaratoria di inammissibilitˆ dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la loro condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente al diniego dell’applicazione della continuazione esterna, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania e dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso, il 28 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME