Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31193 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31193 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato in Albania il 03/01/1989
avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte d’appello di Brescia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME alias NOME COGNOME considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argonnentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. le pagg. 6 e 7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’ art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.;
che detto motivo risulta altresì manifestamente infondato alla luce di consolidati orientamenti giurisprudenziali, peraltro correttamente richiamati dalla sentenza oggetto di impugnazione (tra le altre: Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, COGNOME, Rv. 252285; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, COGNOME, Rv. 248265);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.