Ricorso in Cassazione: i limiti del riesame dei fatti e i motivi di inammissibilità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in Cassazione, chiarendo in modo inequivocabile che la Suprema Corte non è un “terzo grado di giudizio” dove poter ridiscutere i fatti. La decisione si concentra sui requisiti di ammissibilità dei motivi di ricorso, sanzionando sia i tentativi di ottenere una nuova valutazione delle prove sia la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi affermati dalla Corte.
I Fatti del Processo
Una cittadina veniva condannata sia in primo grado che in appello per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale. Ritenendo ingiusta la condanna, la difesa decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per chiederne l’annullamento.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputata ha articolato il proprio ricorso in Cassazione su due fronti principali:
1. Errata valutazione delle prove: Con i primi due motivi, strettamente connessi, si contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. In sostanza, si proponeva una ricostruzione dei fatti alternativa a quella accolta dai giudici di merito e si metteva in discussione l’attendibilità delle fonti di prova.
2. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Con il terzo motivo, si lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel non riconoscerla.
La Decisione della Suprema Corte: i limiti del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono rigorosamente l’ambito del giudizio di legittimità.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
In merito ai primi due motivi, la Corte ha ribadito un principio cardine: il controllo di legittimità non consente di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito. Il ruolo della Cassazione non è stabilire quale sia la “migliore” ricostruzione possibile dei fatti, ma unicamente verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente, plausibile e non in contrasto con la legge. Le argomentazioni della ricorrente sono state liquidate come un semplice “dissenso” sulla ricostruzione fattuale, una critica che esula completamente dalle competenze della Suprema Corte.
La Necessità di Motivi Specifici e non Ripetitivi
Anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni sulla particolare tenuità del fatto erano una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica contro la decisione impugnata, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. Riproporre le stesse identiche doglianze senza confrontarsi con le ragioni addotte dal giudice precedente rende il motivo solo apparentemente specifico e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza si ancorano saldamente alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, ossia quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge. La Corte chiarisce che il suo compito non è quello di riscrivere il processo, ma di controllare la correttezza giuridica del percorso logico seguito dai giudici di merito. Qualsiasi tentativo di coinvolgere la Corte in una nuova analisi delle prove o in una valutazione di attendibilità delle fonti si scontra con una preclusione insuperabile. La Corte sottolinea che la motivazione della Corte d’Appello, che aveva negato la causa di non punibilità evidenziando la gravità del fatto, era esente da vizi logici e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rappresenta un monito fondamentale per chiunque intenda intraprendere la via del ricorso in Cassazione. Le possibilità di successo sono legate esclusivamente alla capacità di individuare e argomentare specifici vizi di legittimità (violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione). Non è possibile utilizzare questo strumento per tentare di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda. La decisione evidenzia l’importanza di formulare motivi di ricorso che critichino in modo mirato e puntuale la sentenza d’appello, evitando la sterile riproposizione di argomenti già vagliati. In assenza di tali requisiti, il ricorso è destinato a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità, non di merito. Non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della sentenza impugnata.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono una semplice ripetizione di quelli presentati in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. I motivi devono contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello, non limitarsi a riproporre le stesse doglianze già respinte, altrimenti sono considerati non specifici e solo apparenti.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel giudicare un ricorso?
Il suo ruolo è limitato a verificare se la decisione di merito proponga una giustificazione compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Non deve stabilire se quella sia la migliore ricostruzione possibile dei fatti, né condividerne la giustificazione, ma solo controllarne la tenuta logica e la conformità alla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1665 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1665 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, con cui è stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 495 cod. pen. e condannata alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi – che contestano la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato – prospettano una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, sicché esso non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Le doglianze della ricorrente, invero, si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745).
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso – che contesta la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838). Considerato, inoltre, che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, dando conto della gravità del fatto;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2025.