Ricorso in Cassazione: Quando la Rilettura dei Fatti è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Questo provvedimento offre un chiaro esempio dei limiti entro cui può muoversi la difesa davanti alla Suprema Corte, sottolineando la netta distinzione tra vizi di legittimità, gli unici ammessi, e censure di merito, destinate a essere dichiarate inammissibili.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Furto all’Appello
La vicenda processuale ha origine dalla condanna in primo grado di un individuo per il reato di furto aggravato e continuato, commesso all’interno di un centro commerciale. La sentenza di condanna veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Brescia. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo di impugnazione.
L’Impugnazione e i Limiti del Ricorso in Cassazione
Nel suo ricorso, l’imputato contestava la decisione dei giudici di merito, lamentando un presunto errore nella valutazione delle prove raccolte. In sostanza, la difesa non sollevava questioni sulla corretta applicazione delle norme di legge (vizi di legittimità), ma reiterava censure che miravano a una diversa ricostruzione dei fatti e a una nuova valutazione della sua responsabilità penale. L’obiettivo era ottenere dalla Suprema Corte una “rilettura” degli elementi di fatto che avevano portato alla sua condanna, proponendo una prospettazione alternativa e, a suo dire, più adeguata delle risultanze processuali.
Le Motivazioni della Corte: Il Ruolo del Giudice di Legittimità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo a un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno chiarito che esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione procedere a una nuova valutazione degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata. Questo compito, noto come “giudizio di merito”, è riservato in via esclusiva ai giudici dei primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello).
La Suprema Corte ha specificato che la semplice prospettazione di una diversa, seppur plausibile, valutazione delle prove non integra un vizio di legittimità denunciabile in Cassazione. Per essere ammissibile, un ricorso deve evidenziare un errore nell’applicazione della legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza, non un semplice disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici precedenti. In questo caso, il ricorso si limitava a criticare l’accertamento dei fatti, un’attività preclusa al giudice di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Sottolinea che l’impugnazione davanti alla Suprema Corte deve essere attentamente ponderata e fondata su specifici vizi di legittimità. Tentare di ottenere un riesame del merito della vicenda è una strategia destinata al fallimento e comporta conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione riafferma la funzione nomofilattica della Cassazione, ovvero quella di garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge, e non di agire come un terzo giudice dei fatti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di valutare nuovamente le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può compiere una “rilettura” degli elementi di fatto. La sua funzione è limitata al controllo della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non si estende alla valutazione delle prove (giudizio di merito), che è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione si basa esclusivamente su una diversa interpretazione dei fatti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito in questa ordinanza, la mera prospettazione di una valutazione delle risultanze processuali diversa e più adeguata per il ricorrente non costituisce un vizio di legittimità che possa essere esaminato dalla Corte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31540 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31540 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia confermava la condanna di primo grado del ricorrente per furto aggravato continuato in un centro commerciale;
Considerato che l’imputato, con un unico motivo, contesta la decisione impugnata lamentando un errore nella valutazione delle prove e reiterando, così, censure di mero fatto nella ricostruzione dei fatti e nell’accertamento della sua responsabilità penale per i fatti ascritti;
Ricordato che, per fermo orientamento giurisprudenziale, esula dai poteri della Corte di cassazione una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2024