Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3155 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3155 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. proposti nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di. legge e vizio di motivazione in ordine alla attendibilità “frazionata” delle dichiarazioni della parte offesa e travisamento di prove in atti, con conseguente violazione della regola “al di là di ogni ragionevole dubbio” in relazione all’affermazione di responsabilità per concorso nella tentata estorsione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede;
che, invero, le argomentazioni difensive, oltre che prive di specificità, essendo riproduttive di profili di censura già proposti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale – con una lineare e logica motivazione (si vedano le pagg. 5 – 12 della impugnata sentenza), che si richiama alla correttezza delle valutazioni logico-giuridiche poste a base della sentenza del giudice di primo grado – risultano anche volte a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda fattuale e una diversa lettura delle risultanze processuali, fuoriuscendo così dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte, essendo avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (vedi per tutte: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento dell’attenuante della lieve entità di cui alla sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato, a fronte delle logiche e corrette argomentazioni poste dalla Corte territoriale a base del diniego della richiesta (si vedano le pagg. 12 e 13), tenuto conto che la valutazione in ordine alla configurabilità della lieve entità dell’estorsione costituisce una quaestio facti rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, e pertanto non sindacabile in questa sede se sorretta, come nel caso di specie, da una congrua e non illogica motivazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.