Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15353 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15353 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CHIVASSO il 24/12/1973
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di con :orso in furt aggravato in privata dimora;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di le pge e vizio di motivazione quanto al travisamento della prova in relazione all’attendibilità dell individuaz fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna – è manifestam ?.nte infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione ) rivalutaz degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con qu !lie del g del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le o Impete. E infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elemen i di fa a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservat al giudi merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una divers per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U n. 22242 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/20( O, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono prec use al Giudic di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisior e. impu l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutaz one dei fat indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mic liore capac esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del Oz /11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunz e che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 2337 ,0; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Nel caso in esame, il ricorrente lamenta un’erronea valutazione dei fa ti operata da giudici di merito, deducendo la non attendibilità della deposizione della ii.o. in o all’effettivo riconoscimento del ricorrente quale autore del fatto di reato Tuttav conformità ai principi giurisprudenziali consolidati, non rientra nelle prerogative ( i questa procedere a una nuova valutazione del compendio probatorio su cui si bas la decisione impugnata, che ha motivatamente disatteso il corrispondente motivo di appel o (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di k gge e vizio motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena – è manifestamente infl Indato giacché il “nuovo” art. 58 I. 689 del 1981 (che recita, al primo comma: «Il giudice, rei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale, se non o la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della iena detentiv
quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, an:he attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione c altri reati.
pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per itenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»)
lascia comunque al Giudi :e di merito la possibilità di valutare se la pena sostitutiva possa essere funzionale alla rh ducazione
condannato e a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati e se non vi siano dati lascino presagire il mancato rispetto delle prescrizioni. Nel caso di specie, tale vaglio è
motivatamente svolto dal Giudice di merito, che legittimamente ha fatto riferimento a precedenti del prevenuto per reati commessi anche dopo l’espiazione di pene d itentive, quale
fattore prognostico utile a delineare la personalità del prevenuto e, quindi, la funzion prevenzione speciale della sanzione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trE mila in favore
della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spE se processual e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammend Così deciso, il 26 marzo 2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente