Ricorso in Cassazione: quando la Corte dice ‘No’ alla rivalutazione dei fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire un principio cardine del nostro sistema processuale: i precisi limiti del ricorso in Cassazione. Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un imputato condannato per il reato di lesioni, chiarendo ancora una volta che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere le prove.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali, confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso in Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali.
I Motivi del Ricorso
Con il primo motivo, la difesa contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla dichiarazione di responsabilità. Sostanzialmente, si criticava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove a disposizione, proponendo una lettura alternativa dei fatti.
Con il secondo motivo, si lamentava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) e il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo che il fatto e le lesioni provocate (“trauma craniofacciale e mobilità del secondo incisivo di sinistra, escoriazioni retroauricolari a sx, ematoma delle commissure labiali vestibolari”) non fossero stati valutati correttamente.
La Decisione della Corte: i paletti del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
L’impossibilità di una ‘Rivalutazione delle Prove’
Riguardo al primo motivo, la Corte ha sottolineato come la doglianza fosse priva di “concreta specificità” e mirasse a “prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti”. Questo tipo di richiesta è estranea al giudizio di legittimità. La Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, né può verificare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri modelli di ragionamento. Il suo compito è verificare la coerenza interna della decisione, basandosi sugli stessi parametri usati dal giudice che l’ha emessa.
La Correttezza della Decisione sulle Lesioni e sulle Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha osservato che la Corte di Appello aveva correttamente qualificato il reato di lesioni sulla base delle evidenze mediche. Inoltre, il ragionamento seguito per negare sia l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. sia la concessione delle attenuanti generiche è stato giudicato “logico ed immune da censure”, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e didattiche. Il giudice di legittimità non è un “terzo giudice” del fatto. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Un ricorso in Cassazione che si limiti a criticare l’apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito, senza individuare specifici e decisivi vizi logici o travisamenti della prova (cioè l’aver letto una prova per un’altra), è destinato all’inammissibilità. La Corte ha ribadito che i giudici di merito avevano ampiamente e logicamente spiegato le ragioni del loro convincimento, rendendo la loro decisione non attaccabile sotto il profilo della legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza è un importante promemoria per tutti gli operatori del diritto. Un ricorso in Cassazione, per avere speranze di successo, non può limitarsi a esprimere un dissenso sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove. Deve, invece, individuare con precisione i vizi di legittimità: violazioni di legge o difetti manifesti di logica nella motivazione. In assenza di tali elementi, come nel caso di specie, il ricorso si risolve in un tentativo infruttuoso di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, una possibilità che il nostro ordinamento non prevede.
È possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per chiedere una nuova valutazione delle prove presentate in primo e secondo grado?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che le è preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel controllo della motivazione di una sentenza?
La Corte di Cassazione non può saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso un raffronto con modelli di ragionamento esterni, ma deve verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo tendeva a un’inammissibile rivalutazione delle fonti di prova e a una ricostruzione alternativa dei fatti, mentre gli altri motivi contestavano un ragionamento logico e immune da censure svolto dalla Corte di Appello nel qualificare il reato e nel negare le attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30752 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la corrett della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è pri concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti prob e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione di quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente g ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamen emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazion normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la prop valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cogniz mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventu altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verifica coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri val da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamen sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinci non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3);
considerato, relativamente al secondo motivo,che la Corte di appello ha evidenziato che la persona offesa ha subìto un “trauma craniofacciale e mobilità del sec incisivo di sinistra, escoriazioni retroauricolari a sx, ematoma delle commi labiali vestibolari”,per cui correttamente è stato ravvisato il reato di lesion rilevato che la Corte di appello ha svolto un ragionamento logico ed immune da censure nel negare l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la conces delle attenuanti generiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.