Ricorso in Cassazione: Quando la Valutazione delle Prove non si Può Discutere
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in Cassazione, specialmente quando si tenta di contestare l’affermazione di responsabilità penale. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato per il reato di commercio di prodotti con marchi falsi, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di merito.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dall’art. 474 del codice penale. Decidendo di impugnare la sentenza della Corte d’Appello, ha presentato un ricorso in Cassazione basato su due principali motivi:
1. Violazione di legge e difetto di motivazione: Secondo la difesa, i giudici di merito avevano errato nel valutare le prove e nell’affermare la sua colpevolezza. Il ricorrente proponeva una lettura alternativa dei dati processuali e delle fonti di prova.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si contestava la decisione della Corte d’Appello di non applicare le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Valutazione della Cassazione sul Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione di totale rigetto. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che definiscono chiaramente il perimetro del giudizio davanti alla Suprema Corte.
Limiti del Ricorso in Cassazione e Valutazione dei Fatti
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha spiegato che non è consentito, in sede di legittimità, contrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice di merito. Il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare i fatti o di ‘saggiare la tenuta logica’ della sentenza confrontandola con altri possibili ragionamenti. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici evidenti e che la legge sia stata applicata correttamente. Poiché nel caso di specie il giudice di merito aveva fornito una motivazione logica e coerente per affermare la responsabilità, il ricorso su questo punto non poteva essere accolto.
La Motivazione sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato. La Cassazione ha richiamato il suo orientamento costante, secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in esame analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica per il diniego, rendendo la contestazione infondata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si basa sulla natura stessa del ricorso in Cassazione. Questo strumento non serve a ripetere il processo, ma a garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Consentire una nuova valutazione delle prove trasformerebbe la Cassazione in un terzo giudice del fatto, snaturando la sua funzione. Per questo motivo, le doglianze che si limitano a proporre una diversa ‘lettura’ dei fatti, senza individuare un vizio logico manifesto o un errore di diritto, sono destinate all’inammissibilità. Allo stesso modo, sulla concessione delle attenuanti, il potere di valutazione del giudice di merito è ampio, e il suo diniego, se logicamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che la strategia difensiva in Cassazione deve concentrarsi su questioni di pura legittimità (errori nell’applicazione della legge o vizi logici palesi della motivazione) e non sulla ricostruzione dei fatti. L’esito del ricorso, dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, serve da monito: un ricorso in Cassazione non può essere un tentativo di ottenere una terza valutazione nel merito, ma un rigoroso controllo sulla correttezza giuridica delle decisioni precedenti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se contesta la colpevolezza dell’imputato?
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove e i fatti del processo. Il suo compito è verificare solo se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è logica. Proporre una diversa interpretazione delle prove è considerato un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul merito, non consentito in questa sede.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dal giudice d’appello?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione di sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei gradi precedenti. Si può contestare solo un vizio di motivazione, ovvero quando il ragionamento del giudice è palesemente illogico, contraddittorio o inesistente, ma non se si è semplicemente in disaccordo con le conclusioni tratte dalle prove.
Il giudice deve motivare dettagliatamente perché nega le attenuanti generiche?
No, secondo la giurisprudenza costante, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento a favore o sfavore dell’imputato. È sufficiente che motivi la sua decisione di negare le attenuanti basandosi sugli elementi che ritiene più importanti e decisivi, purché il suo ragionamento sia esente da illogicità evidenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31444 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31444 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 01TUZHO) nato il 23/10/1988
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al 474 cod. pen., non è consentito, poiché espone doglianze sulla base di una divers lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di rilevanza delle f prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazi non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a que compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica del pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’appara argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridic ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si v in particolare, le pagg. 4-7 della sentenza impugnata dove il giudice, in adere alle risultanze processuali, ha correttamente ritenuto integrato il delitto all’art. 474 cod. pen. ascritto all’odierno ricorrente);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 8 de sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego de concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elemen favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suff che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanen disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.