Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23298 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23298 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BOLOGNA il 19/12/1990
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso – che contesta la correttezza dell motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di all’art. 648 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base d diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di rileva comunque di attendibilità delle fonti di prova – non è consentito dalla legge, st la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propr valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizi mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventual altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicit le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti argoment giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del re veda pag. 2 della sentenza emessa dal tribunale e pagg. 1-2 della sentenza secondo grado);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esent da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Co secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego de concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli eleme favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suff che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimane disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 2 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Se 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.