Ricorso in Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti è Insindacabile
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in Cassazione, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte è giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei tribunali che hanno già esaminato il caso. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni della decisione.
I Fatti del Processo
Una donna veniva condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato di ricettazione. Non accettando la sentenza della Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. La sua difesa si basava principalmente su due argomenti: contestava l’affermazione della sua responsabilità penale e, in subordine, chiedeva che il reato venisse qualificato diversamente, ovvero come furto, un’ipotesi criminosa meno grave (cosiddetta derubricazione).
Le Argomentazioni del Ricorrente e il Ricorso in Cassazione
I motivi del ricorso si fondavano su una presunta illogicità della motivazione della sentenza d’appello. La difesa proponeva una lettura diversa dei dati processuali e una ricostruzione storica dei fatti alternativa a quella accolta dai giudici di merito. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una conclusione diversa riguardo alla colpevolezza dell’imputata o, quantomeno, alla natura del reato commesso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo netto le ragioni del rigetto. I giudici hanno sottolineato che la legge preclude alla Corte di Cassazione la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il ruolo della Cassazione non è quello di un ‘terzo giudice’ del fatto, ma quello di controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva esplicitato le ragioni del suo convincimento con una motivazione ‘esente da vizi logici’. Di fronte a una motivazione coerente e ben argomentata, alla Cassazione non è consentito ‘saggiare la tenuta logica della pronuncia’ confrontandola con ‘altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno’, come quelli proposti dal ricorrente. Citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che il suo sindacato è confinato al controllo di legittimità e non può estendersi a una nuova e diversa valutazione delle prove.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise censure di violazione di legge o vizi logici manifesti della motivazione, non su un semplice dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Tentare di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito è una strategia destinata all’insuccesso e comporta ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la correttaapplicazione della legge e la logicità della motivazione, non agire come un ‘terzo grado’ di giudizio sui fatti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove effettuate dalla Corte d’Appello, chiedendo di fatto un nuovo giudizio di merito, un’attività che è preclusa alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40769 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40769 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che i due motivi di ricorso, che contestano l’affermazione di penale respon dell’imputata per il delitto di ricettazione, e al più ne invocano la derubricazione in denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o c attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la prec Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze pr quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3) facendo applicazione argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussiste contestato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente