Ricorso in Cassazione: L’Importanza della Sottoscrizione dell’Avvocato Abilitato
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise per garantire ordine e correttezza nel processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: il ricorso in Cassazione in materia penale deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Vediamo nel dettaglio il caso e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Roma, che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di furto aggravato. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha deciso di presentare personalmente un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per contestare la sentenza di condanna.
Questo atto, compiuto in autonomia, si è rivelato un errore procedurale fatale che ha precluso ogni possibilità di esame nel merito delle sue doglianze.
La Decisione sul Ricorso in Cassazione e le Sue Motivazioni
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si basa su un principio cardine della procedura penale, sancito dagli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni Giuridiche dell’Inammissibilità
La normativa è chiara: l’imputato non ha la facoltà di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione. Questo atto deve essere necessariamente compiuto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. La ragione di questa norma risiede nella complessità tecnica del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tale valutazione richiede una competenza tecnica specifica che solo un avvocato cassazionista può garantire.
La Corte ha quindi applicato la legge alla lettera, rilevando che la sottoscrizione personale dell’imputato costituiva un vizio insanabile, che imponeva la declaratoria di inammissibilità. Tale declaratoria, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale, è stata pronunciata senza le formalità di un’udienza pubblica, a riprova della palese mancanza dei presupposti per un valido ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La vicenda sottolinea un insegnamento cruciale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di Cassazione, l’assistenza di un difensore specializzato non è una scelta, ma un requisito imprescindibile. L’inosservanza di questa regola non solo impedisce alla Corte di esaminare le ragioni del ricorrente, ma comporta anche conseguenze economiche negative. L’ordinanza, infatti, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: l’autodifesa, specialmente nei gradi più alti della giustizia, è una strada non percorribile e controproducente.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile se sottoscritto personalmente dall’imputato. Deve essere firmato da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile per questo motivo?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 4.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, oltre all’impossibilità di far esaminare il proprio caso.
Quali articoli del codice di procedura penale regolano questo requisito?
Gli articoli principali citati nell’ordinanza sono l’art. 571, comma 1, e l’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, che richiedono espressamente la sottoscrizione di un difensore abilitato per il ricorso in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12833 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12833 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 11/06/1971
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
NOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.