Ricorso in Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale post-Riforma Orlando: il ricorso in cassazione non ammette il ‘fai da te’. Un imputato che decide di presentare personalmente l’atto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte va incontro a una sicura dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna a spese e sanzioni. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni giuridiche di questa regola e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per la contravvenzione prevista dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada, ovvero il rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico. La responsabilità penale dell’imputato era stata confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte di Appello. Ritenendo ingiusta tale decisione, l’imputato ha deciso di tentare l’ultima via possibile: il ricorso in cassazione.
L’Errore Procedurale: un Ricorso in Cassazione Personale
L’errore fatale, che ha precluso ogni possibilità di esame nel merito, è stato di natura puramente procedurale. L’imputato ha redatto e sottoscritto personalmente l’atto di ricorso, senza avvalersi di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Questa modalità, un tempo possibile in determinate circostanze, non è più consentita a seguito delle modifiche introdotte dalla cosiddetta Riforma Orlando (Legge n. 103/2017).
La Decisione della Suprema Corte e le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, come prevedibile, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze sollevate. La decisione si fonda sull’interpretazione degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, i quali, nella loro versione attuale, riservano la facoltà di proporre il ricorso al solo difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Le conseguenze per il ricorrente sono state pesanti:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Condanna al versamento di una sanzione pecuniaria di 4.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. quando non si ravvisa un’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Le Motivazioni Giuridiche
La motivazione della Corte è netta e si basa su un dato normativo inequivocabile. La Riforma Orlando ha inteso elevare il livello tecnico-giuridico dei ricorsi presentati alla Suprema Corte, la quale è giudice di legittimità e non di merito. Ciò significa che la Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta unicamente se la legge sia stata applicata correttamente nei gradi precedenti. Un compito così delicato richiede un atto di impugnazione redatto con perizia tecnica, capacità che solo un avvocato specializzato può garantire.
La norma, applicabile a tutti i provvedimenti e a tutte le impugnazioni successive al 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della riforma), ha eliminato la possibilità per l’imputato di presentare personalmente l’atto, imponendo il filtro tecnico del difensore ‘cassazionista’.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione in materia penale. La regola è chiara: il ricorso in cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un avvocato abilitato. Affidarsi a iniziative personali non solo è inutile ai fini del riesame della propria posizione, ma è anche controproducente, comportando costi aggiuntivi significativi. La difesa tecnica specializzata non è un’opzione, ma un requisito imprescindibile per accedere al terzo grado di giudizio.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in cassazione penale?
No. A seguito della Riforma Orlando (L. n. 103/2017), il ricorso deve essere proposto esclusivamente da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso in cassazione viene depositato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Qual è la sanzione prevista per un ricorso inammissibile in questo caso?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento di una sanzione di quattromila euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4041 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avvist aljtiparti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Bologna ha confermato, in punto a responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Modena c:he aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole della contravvenzione di cui all’art.186 comma 7 in relazione al comma 2 lett.c) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l’imputato con ricorso sottoscritto personalmente il quale si doleva dell’affermazione di responsabilità nei suoi confronti.
In via preliminare va dichiarata la inammissibilità del ricorso in cassazione proposto dall’imputato con ricorso sottoscritto personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in cassazione.
Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all’imputato proporre personalmente il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, in ragione delle modifiche normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen. che consentono la proposizione del ricorso al solo difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina e senz’altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stato pronunciato il provvedimento impugnato, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (entrambi successivi alla data di entrata in vigore della Riforma Orlando e cioè il 3 Agosto 2017).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore