Ricorso in Cassazione: Perché Non Puoi Farlo da Solo
L’ordinanza n. 8163/2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in cassazione non può essere presentato personalmente dall’imputato, pena l’immediata inammissibilità. Questa decisione, sebbene lineare, offre l’occasione per chiarire i requisiti formali di questo importante strumento di impugnazione e le conseguenze del mancato rispetto delle regole.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente condannato dal Tribunale di Monza con una sentenza di patteggiamento per reati legati agli stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, decideva di impugnare tale decisione. Anziché affidarsi a un legale, l’imputato sceglieva di presentare personalmente il ricorso in cassazione. La Suprema Corte è stata quindi chiamata a valutare, prima ancora del merito delle doglianze, la validità formale dell’atto presentato.
La Questione Giuridica: Il Divieto del Ricorso Personale
Il cuore della vicenda non riguarda i reati contestati all’imputato, ma una precisa norma procedurale: l’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa disposizione stabilisce in modo inequivocabile che, ad eccezione di specifici casi previsti dalla legge, l’atto di ricorso e i relativi motivi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. 
Questa regola, nota come “ius postulandi”, riserva la capacità di stare in giudizio davanti alla Suprema Corte a professionisti specificamente abilitati, a garanzia della tecnicità e della correttezza giuridica degli atti presentati. Il legislatore ha ritenuto che la complessità del giudizio di legittimità richieda una competenza specialistica che solo un avvocato cassazionista può possedere.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nella sua breve ma incisiva ordinanza, non ha avuto dubbi. Richiamando direttamente l’art. 613 c.p.p., ha rilevato che la proposizione personale del ricorso in cassazione da parte dell’imputato ne determina la radicale inammissibilità. La violazione di questa norma formale impedisce al giudice di scendere nel merito del ricorso, ovvero di analizzare le ragioni per cui l’imputato contestava la sentenza. La conseguenza di questa declaratoria è stata duplice: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza del rispetto delle forme nel processo penale. Sebbene il diritto di difesa sia inviolabile, il suo esercizio è disciplinato da regole precise, specialmente nei gradi più alti di giudizio. La scelta di agire personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato, nel presentare un ricorso in cassazione si traduce non solo nel mancato esame delle proprie ragioni, ma anche in un’ulteriore condanna economica. La decisione sottolinea che la difesa tecnica qualificata non è un orpello, ma un requisito essenziale per accedere alla giustizia della Corte Suprema.
 
Un imputato può presentare personalmente ricorso in cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la proposizione personale del ricorso da parte dell’imputato ne determina l’inammissibilità, in base all’art. 613 del codice di procedura penale.
Qual è il requisito fondamentale per presentare un ricorso in cassazione in materia penale?
L’atto di ricorso e i motivi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questo requisito è noto come “ius postulandi”.
Cosa succede se un ricorso in cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, come stabilito nel caso di specie per un importo di tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8163 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3   Num. 8163  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME (CUI NUMERO_DOCUMENTO), nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 19/05/2023 dal Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
-rilevato che il Tribunale di Monza, con sentenza del 19/05/2023, ha applicato a COGNOME NOME la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al concorso nei reati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, e di resistenza pluriaggravata a pubblico ufficiale;
-rilevato che, avverso tale decisione, il NOME ha proposto personalmente ricorso per cassazione;
-ritenuto che la proposizione personale del ricorso determini la sua inammissibilità, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., con conseguente condanna
del NOME al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
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Il Presidente