Ricorso in cassazione: limiti e distinzione tra pena illegale e illegittima
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti di impugnazione a seguito di un “concordato in appello” e consolida la fondamentale distinzione tra pena illegale e pena semplicemente illegittima. Il caso in esame riguarda un ricorso in cassazione proposto contro una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti e armi, mettendo in luce le strette maglie entro cui può muoversi la difesa in questa fase processuale.
I Fatti del Caso
L’imputato, condannato in appello per detenzione di stupefacenti e armi, aveva raggiunto un accordo con la pubblica accusa (il cosiddetto “concordato sui motivi di appello”), rinunciando a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello relativo alla quantificazione della pena. Nonostante l’accordo, la difesa ha successivamente presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando sia l’errata determinazione della sanzione sia l’illegittimità della confisca disposta dai giudici di merito.
Il ricorso in cassazione e la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato: quando si accede al concordato in appello, le doglianze che possono essere sollevate in sede di legittimità sono estremamente limitate. Non è possibile, infatti, far valere motivi a cui si è rinunciato né contestare la mancata valutazione di cause di proscioglimento. L’analisi della Corte si è quindi concentrata sui due aspetti specifici sollevati: la presunta illegalità della pena e la confisca.
La distinzione tra pena illegale e pena illegittima
Il punto centrale della pronuncia risiede nella netta differenziazione tra “pena illegale” e “pena illegittima”. La difesa sosteneva che la pena fosse viziata a causa di un errore nel calcolo della diminuente prevista per il rito abbreviato in un caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni.
La Cassazione, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite, ha chiarito che si ha pena illegale solo quando la sanzione inflitta è di un genere diverso da quello previsto dalla legge o supera i limiti edittali (minimo e massimo). Un errore nel calcolo delle riduzioni o degli aumenti, se il risultato finale rimane comunque all’interno di tali limiti, integra solamente un’ipotesi di pena illegittima. Questo tipo di vizio non può essere fatto valere con il ricorso in cassazione dopo un concordato in appello.
La questione della confisca
Anche il motivo relativo alla confisca è stato respinto. La Corte ha rilevato due ostacoli insormontabili:
1. Mancata devoluzione in appello: La questione non era stata sollevata con l’atto di appello e, pertanto, non poteva essere introdotta per la prima volta in Cassazione.
2. Assenza di illegalità: Anche analizzando la questione ex officio (cioè di propria iniziativa), i giudici non hanno riscontrato profili di illegalità. La confisca, infatti, era prevista sia dall’art. 240 c.p. sia dall’art. 240-bis c.p., quest’ultimo applicabile anche ai reati di piccolo spaccio. La difesa, peraltro, aveva mostrato confusione tra le due diverse forme di confisca.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla necessità di preservare la natura del concordato in appello e del giudizio di cassazione. Ammettere un ricorso basato su motivi rinunciati o su vizi non qualificabili come “illegalità” svuoterebbe di significato l’istituto del concordato, che si basa proprio su una parziale acquiescenza alla decisione di primo grado. La Corte sottolinea che il controllo di legittimità è circoscritto alla violazione di legge e non può trasformarsi in una terza istanza di merito. La distinzione tra illegalità e illegittimità della pena è cruciale per definire i confini di questo controllo: solo un vizio radicale, che pone la sanzione al di fuori del perimetro normativo, può essere rilevato in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che la via del ricorso in cassazione, dopo un accordo sui motivi in appello, è estremamente stretta. La decisione rafforza la stabilità delle sentenze concordate e chiarisce che non ogni errore di calcolo nella determinazione della pena costituisce un vizio deducibile davanti alla Suprema Corte. Per i professionisti del diritto, ciò significa dover valutare con estrema attenzione i benefici di un concordato rispetto alla rinuncia a specifici motivi di impugnazione, essendo consapevoli che solo vizi di palese illegalità potranno trovare accoglimento nel successivo grado di giudizio.
Dopo un “concordato in appello” quali motivi si possono contestare con il ricorso in cassazione?
Non si possono far valere le doglianze relative a motivi rinunciati, né quelle sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento o sui vizi della pena che non si traducano in una “pena illegale”.
Qual è la differenza tra “pena illegale” e “pena illegittima” secondo la Cassazione?
La “pena illegale” è una sanzione di tipo diverso da quella prevista dalla legge o inflitta al di fuori dei limiti minimi e massimi. La “pena illegittima”, invece, è una sanzione che, pur rimanendo entro i limiti di legge, deriva da un errore di calcolo (ad esempio, nell’applicazione di una diminuente), ma questo errore non la rende sindacabile in Cassazione dopo un concordato.
Perché il motivo sulla confisca è stato respinto?
Il motivo è stato respinto per due ragioni: in primo luogo, perché la questione non era stata sollevata nell’atto di appello; in secondo luogo, perché la Corte ha ritenuto la confisca pienamente legittima, in quanto prevista e consentita dalla legge sia ai sensi dell’art. 240 c.p. sia dell’art. 240-bis c.p. per il tipo di reato contestato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39239 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39239 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI NUMERO_DOCUMENTO) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4/ NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe pe delitto di detenzione di sostanza stupefacente e armi bianche su rinuncia dell’imputato ai mot di appello eccetto quello sulla pena;
esaminati gli atti;
ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo i quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglim di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non t nell’illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170);
ritenuto che, nel caso di specie, non ricorre alcuna ipotesi di illegalità della pena q piuttosto di illegittimità: «in tema di giudizio abbreviato, in caso di continuazione tra contravvenzioni, l’erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuen prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduz della metà per le contravvenzioni, integra un’ipotesi di pena illegittima e non di pena ille sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali» (Sez. Un., n 27059 del 27/02/202 288214);
ritenuto che, in ordine alla confisca, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata (pag.3), il motivo non è stato devoluto con l’atto di appello e, quindi, non può essere oggett ricorso ex art. 609 cod. proc. pen; che, in ogni caso, non si ravvisano profili di illegalità confisca, che sarebbero pur rilevabili ex officio, essendo la confisca prevista e consentita sia dall’art. 240 cod. pen che dall’art. 240-bis cod. pen, quest’ultimo richiamato dall’art. 85 d del 09 ottobre 1990 n 309 e riferibile anche all’attività di piccolo spaccio; che, peraltro motivo di ricorso il difensore nemmeno prospetta profili di illegalità , ma lamenta la illeg della confisca di cui all’art. 240 cod. pen., pur dichiarando di impugnare la confisca alla prevista dall’art. 240 bis cod. pen., facendo confusione tra le due misure;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/11/2025