Ricorso in Cassazione: Perché è Obbligatorio l’Avvocato?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato, altrimenti è inammissibile. Questa decisione chiarisce che la parte privata non può agire personalmente davanti alla Suprema Corte, neppure per sollevare questioni di legittimità costituzionale. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). La Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato.
Contro questa decisione, l’interessato ha deciso di agire autonomamente, proponendo personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione. Nel suo atto, lamentava un vizio di motivazione e sollevava una questione di legittimità costituzionale riguardo all’articolo 613 del codice di procedura penale, la norma che disciplina proprio le modalità di presentazione del ricorso.
La Decisione della Corte sul ricorso in cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un presupposto formale, ma di importanza cruciale, introdotto dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103/2017).
L’Obbligo della Sottoscrizione dell’Avvocato
Il punto centrale della decisione è l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. A seguito della modifica legislativa del 2017, questa norma stabilisce chiaramente che l’atto di ricorso, così come le memorie successive, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La Corte ha sottolineato che questa regola si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l’entrata in vigore della novella, come confermato da un precedente e autorevole intervento delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914/2017).
La Questione di Costituzionalità Rigettata
L’imputato aveva tentato di aggirare l’ostacolo sollevando un dubbio sulla costituzionalità della norma stessa, sostenendo una violazione del diritto di difesa (art. 24 e 111 Cost.) e dei principi del giusto processo (art. 6 CEDU).
Tuttavia, la Cassazione ha respinto anche questa argomentazione, definendola manifestamente infondata. La Corte ha ricordato che rientra nella piena discrezionalità del legislatore stabilire le modalità di esercizio delle impugnazioni, richiedendo una rappresentanza tecnica qualificata per un giudizio di pura legittimità come quello di Cassazione. La presenza di un filtro tecnico è considerata una garanzia di serietà e competenza, e non una limitazione dei diritti difensivi, anche perché il sistema prevede il patrocinio a spese dello Stato per chi non può permettersi un legale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su un’interpretazione rigorosa della legge, finalizzata a preservare la funzione e la specificità del giudizio di Cassazione. Richiedere la firma di un avvocato cassazionista non è un mero formalismo, ma un presidio per assicurare che i ricorsi presentati alla Suprema Corte siano tecnicamente fondati e pertinenti. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, la competenza specifica del difensore è essenziale per selezionare e formulare correttamente le censure.
La Corte ribadisce che questa scelta legislativa non crea alcuna disparità né ostacola l’accesso alla giustizia, poiché l’istituto del patrocinio a spese dello Stato consente a chiunque, anche privo di mezzi, di essere assistito da un difensore qualificato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma in modo inequivocabile un principio cardine: in materia penale, non è ammesso il “fai-da-te” nel ricorso in cassazione. Chiunque intenda impugnare una sentenza di secondo grado davanti alla Suprema Corte deve necessariamente rivolgersi a un avvocato iscritto all’apposito albo.
La conseguenza diretta della violazione di questa regola è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, che comporta non solo l’impossibilità di far esaminare le proprie ragioni, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000 euro.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No. Dopo la riforma introdotta con la legge n. 103/2017, l’art. 613 del codice di procedura penale impone, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
L’obbligo di farsi assistere da un avvocato per il ricorso in Cassazione viola il diritto di difesa?
Secondo la Corte, no. La scelta del legislatore di richiedere una rappresentanza tecnica qualificata rientra nella sua discrezionalità e non limita le facoltà difensive, anche perché è garantito l’accesso al patrocinio a spese dello Stato per chi non ha mezzi economici.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16244 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato a’7fso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 6 luglio 2023, la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 24 maggio 2022, ha rideterminato la pena inflitta ad NOME in anni uno, mesi quattro, giorni venti d reclusione ed euro duemila di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Torino il 9 aprile 2022.
È stato proposto ricorso personalmente dall’interessato, lamentando il vizio di motivazione con riguardo alle doglianze difensive e sollevando questione di legittimità costituzionale con riguardo all’art. 613 comma i. cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dalla parte, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 e della novella normativa relativa all’art. 613 comma 1 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocin dinanzi alla Corte di Cassazione. La legge n. 103/2017, modificando l’art. 613, comma 1 cod. proc. pen., ha infatti stabilito che tanto l’atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione, ed è stato altres affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricor proposti – come in specie -successivamente all’entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
3.1. In relazione poi alla prospettata questione di costituzionalità, e per completezza, questa Corte ha già osservato, nella sua composizione più autorevole, che è manifestamente infondata la relativa questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cit. per asserita violazione degli art. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, ciò tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. Un., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione GLYPH della GLYPH causa GLYPH di GLYPH inammissibilità», GLYPH alla GLYPH declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.07,00.
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ho*
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il GLYPH lierpgestensore
Il Presidente