Ricorso in Cassazione: Quando le Doglianze sui Fatti Portano all’Inammissibilità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 43201/2023, offre un chiaro esempio dei limiti del ricorso in Cassazione, sottolineando un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte è giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che non può riesaminare i fatti di una causa, ma solo verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. L’ordinanza analizza un caso di lesioni personali aggravate, in cui il ricorso dell’imputata è stato dichiarato inammissibile proprio perché basato su contestazioni relative alla valutazione delle prove.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario ha avuto origine con una sentenza di condanna per il reato di lesioni personali aggravate emessa dal Tribunale. La Corte d’Appello, successivamente, ha confermato la decisione di primo grado, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla contestata aggravante e condannando l’imputata alla pena ritenuta congrua.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza d’appello, la difesa ha proposto un ricorso in Cassazione basato su due motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava la valutazione delle prove e la mancata applicazione della legittima difesa. Secondo la ricorrente, la motivazione della sentenza d’appello era illogica e contraddittoria.
2. Errata applicazione della legge sull’aggravante: un secondo motivo mirava a contestare la sussistenza della circostanza aggravante, sempre lamentando un vizio nella motivazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni della Corte sono state nette e precise.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno stabilito che era manifestamente infondato. La Corte ha osservato che i giudici di merito avevano chiarito in modo esauriente e logico le ragioni della condanna e i criteri di valutazione delle testimonianze, senza incorrere in alcuna violazione di legge. Le critiche della ricorrente non evidenziavano reali vizi giuridici, ma si traducevano in un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. La Corte ha ribadito che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito. Non è possibile, in questa sede, rimettere in discussione l’accertamento dei fatti o la valutazione delle prove compiuta nei gradi precedenti, a meno che non emerga un vizio di motivazione macroscopico, come una palese illogicità o una contraddittorietà insanabile, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chi intende presentare un ricorso in Cassazione: è indispensabile concentrarsi su questioni di diritto. Criticare semplicemente il modo in cui un giudice ha interpretato una testimonianza o ricostruito un evento non è sufficiente. È necessario dimostrare che il giudice ha violato una norma di legge o ha redatto una motivazione talmente viziata da essere giuridicamente insostenibile. La conseguenza di un ricorso basato su motivi di fatto è, come in questo caso, la sua inammissibilità, che comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non riguardavano violazioni di legge, ma contestavano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operate dai giudici di merito, configurandosi come ‘mere doglianze in punto di fatto’ non consentite in sede di legittimità.
È possibile contestare la valutazione delle testimonianze davanti alla Corte di Cassazione?
No, non direttamente. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito. Può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ma non per riesaminare il contenuto delle dichiarazioni testimoniali.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna impugnata. Inoltre, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43201 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43201 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermat la sentenza del Tribunale di Milano del 6 ottobre 2021 che aveva affermato l penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di lesioni personali aggr e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggrava l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo del ricorso dell’imputata, con il quale la ricorr lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione valutazione della prova e alla sussistenza della legittima difesa, è manifestam infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illo della motivazione non emergenti dal provvedimento impugNOME; in particolare, il giudice di merito ben chiariva le motivazioni alla base dell’affermazione responsabilità dell’imputata e i ragionamenti sottesi alla valutazione dichiarazioni testimoniali acquisite, senza che si possano rilevare profili di ill o violazioni di legge;
che il secondo motivo del ricorso dell’imputata, con il quale la ricorr denunzia la violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione a sussistenza della circostanza aggravante, non è consentito dalla legge in sed legittimità in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrent pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. pr pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.