Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Rivalutazione delle Prove è Esclusa
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Un ricorso in Cassazione inammissibile è la conseguenza diretta per chi tenta di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti o della credibilità delle prove, compiti riservati ai giudici dei gradi precedenti. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i limiti dell’impugnazione in Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da due individui condannati in primo e secondo grado per il reato di rapina. La Corte d’Appello aveva confermato la loro responsabilità penale basandosi, tra le altre cose, sulla testimonianza della persona offesa. Insoddisfatti della decisione, gli imputati hanno deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni.
Le Doglianze dei Ricorrenti e le Ragioni di Inammissibilità del Ricorso
Le critiche mosse dagli imputati si concentravano su tre punti principali:
1. Credibilità della Prova Dichiarativa: Entrambi i ricorrenti contestavano la valutazione che i giudici di merito avevano fatto riguardo all’attendibilità della testimonianza della vittima. Chiedevano, in sostanza, alla Cassazione di riesaminare tale testimonianza e di giungere a una conclusione diversa.
2. Riqualificazione del Reato: Uno dei due imputati sosteneva che la sua condotta dovesse essere classificata come furto e non come rapina, un reato punito più severamente.
3. Circostanze Attenuanti: Infine, venivano contestate la valutazione delle circostanze attenuanti e, in particolare, il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione.
La Corte Suprema ha respinto tutte queste argomentazioni, dichiarando il ricorso in Cassazione inammissibile.
La Decisione della Corte: i Confini del Giudizio di Legittimità
La Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di un “terzo giudice” che può riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove, come la credibilità di un testimone, si traduce in una richiesta inammissibile perché esula dalle competenze della Corte.
Sulla Credibilità del Testimone
La Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione “priva di illogicità ed aderente alle emergenze processuali” sulla credibilità della persona offesa. Non spetta alla Cassazione sostituire la propria valutazione a quella, ben motivata, del giudice di merito.
Sulla Qualificazione del Reato e le Attenuanti
Anche le altre doglianze sono state respinte con motivazioni simili. La richiesta di riqualificare il reato da rapina a furto è stata giudicata infondata, poiché dalle sentenze di merito emergevano chiaramente tutti gli elementi costitutivi della rapina, senza che il ricorrente avesse individuato una “manifesta e decisiva illogicità” nella motivazione. Lo stesso vale per le contestazioni sul bilanciamento delle circostanze e sul diniego dell’attenuante della provocazione, argomenti ritenuti, ancora una volta, tentativi di ottenere un riesame dei fatti.
Le Motivazioni
La motivazione centrale della decisione risiede nella netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché, invece di denunciare vizi di legge o di motivazione (come una contraddizione evidente o una palese illogicità), miravano a provocare una nuova e non consentita valutazione dei fatti e delle prove. La Corte ha ritenuto le motivazioni della sentenza d’appello complete, logiche e scevre da vizi, confermando così la decisione impugnata.
Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione pratica sui limiti del ricorso in Cassazione. Essa chiarisce che le strategie difensive basate sulla speranza di un completo riesame del processo in sede di legittimità sono destinate a fallire. La dichiarazione di inammissibilità comporta, inoltre, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo tale tentativo non solo infruttuoso ma anche oneroso. Per avere successo in Cassazione, è necessario concentrarsi su specifici vizi di legittimità, senza mai sconfinare nel merito della vicenda processuale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di valutare nuovamente la credibilità di un testimone?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che la valutazione della credibilità dei testimoni e delle prove dichiarative è un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Un ricorso che chiede una nuova valutazione su questo punto è considerato un ricorso in Cassazione inammissibile.
Quando un ricorso per la riqualificazione di un reato (es. da rapina a furto) viene respinto in Cassazione?
Viene respinto quando i giudici di merito hanno fornito una motivazione logica e coerente per la qualificazione giuridica del fatto, basata sugli elementi emersi nel processo. Se il ricorrente non riesce a individuare un’illogicità manifesta e decisiva nella sentenza impugnata, la doglianza viene considerata infondata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, di una somma di denaro (nella fattispecie, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36230 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36230 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuto che entrambi i ricorrenti contestavano la valutazione in ordine alla credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo da NOME COGNOME proponendo la Corte di legittimità la rivalutazione della capacità dimostrativa d prova dichiarativa contestata, senza confrontarsi con la motivazione offerta da Corte di appello, che, a pagina 11 della sentenza impugnata, offriva sul pu una motivazione priva di illogicità ed aderente alle emergenze processuali.
Rilevato che la doglianza proposta nell’interesse di COGNOME relativa all riqualificazione della condotta non supera la soglia di inammissibilità in qu dal compendio motivazionale integrato composto da due sentenze conformi di merito emergono tutti gli elementi costitutivi della rapina, sicché le cen difensive, dirette a sostenere la legittimità dell’inquadramento della con come furto, senza individuare alcuna illogicità manifesta e decisiva de motivazione, risultano manifestamente infondate.
Ritenuto, infine, che le contestazioni proposte nell’interesse di COGNOME i ordine al bilanciamento tra circostanze eterogenee e, nell’interesse di COGNOME relazione al riconoscimento dell’attenuante della provocazione, non superano soglia di ammissibilità, tenuto conto che la sentenza impugnata presenta u motivazione scevra da vizi sia in ordine alla quantificazione della pena ( 14), che in ordine al rigetto dell’istanza di riconoscimento dell’attenuante provocazione (la Corte, a pag. 13, esclude che possa ritenersi integrata condotta di provocazione, ovvero un fatto ingiusto altrui) e rilevato, comunq che, anche in questo caso, GLYPH le contestazioni si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, GLYPH attività esclusa dalla competenza della Corte di legittimità.
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cas delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
D E, POSIT.AT A