Ricorso in Cassazione: Quando la Rivalutazione dei Fatti è Inammissibile
Il ricorso in cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della giustizia, ma i suoi confini sono netti e invalicabili. Una recente ordinanza della Suprema Corte lo ribadisce con forza: non si può chiedere ai giudici di legittimità di diventare giudici di merito e di riscrivere la storia di un processo. L’ordinanza in esame, emessa dalla Settima Sezione Penale, ha dichiarato inammissibile l’appello di un imputato condannato per rapina, il quale chiedeva una rilettura delle prove a suo favore. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la vera funzione e i limiti di questo strumento processuale.
I Fatti del Processo e i Gradi di Merito
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il grave reato di rapina, confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha deciso di presentare ricorso in cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio. Il fulcro della sua difesa non era tanto una presunta errata applicazione di una norma di legge, quanto un disaccordo con la valutazione dei fatti operata dai giudici delle precedenti istanze.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato il suo unico motivo di ricorso su un presunto difetto di motivazione e violazione di legge. In particolare, ha contestato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di rapina, ovvero l’intenzione di commettere il delitto. Invece di evidenziare un errore giuridico o un’aperta contraddizione nel ragionamento della Corte d’Appello, la difesa ha proposto una “diversa ricostruzione storica dei fatti”. In sostanza, ha chiesto alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito, sostenendo che la motivazione della sentenza fosse, per questo, illogica.
La Decisione della Corte: i Limiti del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto con fermezza questa impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito, ancora una volta, la natura e la funzione del loro ruolo.
Le Motivazioni
La Corte Suprema non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è quello di “giudice di legittimità”, ovvero di controllore della corretta applicazione delle norme e della coerenza logica delle motivazioni delle sentenze. Come si legge nell’ordinanza, è precluso alla Corte “non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia […] mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”.
Citando un consolidato principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza Jakani, n. 12/2000), la Corte ha affermato che il giudice di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento, con una motivazione “esente da vizi logici”. La sentenza impugnata aveva applicato correttamente i principi giuridici per affermare la responsabilità penale dell’imputato. Di conseguenza, il tentativo di introdurre una diversa lettura dei fatti è stato ritenuto un motivo non consentito dalla legge, che ha portato inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche. Chiunque intenda presentare un ricorso in cassazione deve essere consapevole che non può limitarsi a contestare l’esito del processo perché insoddisfacente. È necessario individuare specifici vizi di legittimità: un’errata interpretazione di una norma, un’omissione o una manifesta illogicità nella motivazione che non sia mascherata da una richiesta di nuova valutazione del merito. Diversamente, come accaduto in questo caso, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione, come chiarito in questa ordinanza, non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non condurre un nuovo esame dei fatti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una diversa ricostruzione dei fatti e denunciava una presunta illogicità della motivazione basandosi su tale ricostruzione. Questo tipo di doglianza non è consentito in sede di legittimità, dove non si può effettuare un nuovo giudizio sul merito della vicenda.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45753 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 02/12/1998
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME osservato che l’unico motivo di ricorso che deduce difetto di motivazione violazione di legge, con particolare riferimento alla sussistenza dell’ele soggettivo del delitto di rapina, denunciando la illogicità della motivazione base di una diversa ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la pr valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cogniz mediante un raffronto tra l’apparato argonnentativo che la sorregge ed eventu altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 31/05/2000, iakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicita ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 7-8 sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.