Ricorso in Cassazione: Perché la Semplice Ripetizione dei Motivi di Appello Porta all’Inammissibilità
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Tuttavia, per essere esaminato, il ricorso deve possedere requisiti di specificità ben precisi. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello è destinato a essere dichiarato inammissibile.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Venezia per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), falsità materiale commessa da privato in certificati (art. 477 c.p.) e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 482 c.p.). L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione posta a fondamento della sua responsabilità penale.
Analisi del Ricorso in Cassazione e Inammissibilità
La Corte di Cassazione, nell’esaminare l’atto, ha rilevato una criticità insanabile. I motivi di ricorso presentati non introducevano nuovi profili di illegittimità della sentenza d’appello, ma si risolvevano in una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti nel grado precedente. In altre parole, la difesa non ha formulato una critica argomentata e specifica contro la decisione della Corte d’Appello, ma si è limitata a ‘copiare e incollare’ le doglianze precedenti, che erano già state puntualmente esaminate e disattese dai giudici di secondo grado.
Questo comportamento processuale rende il ricorso in Cassazione non specifico e solo apparente, poiché omette di assolvere alla sua funzione tipica: quella di sottoporre alla Corte un vizio di legittimità concreto e pertinente della sentenza impugnata. Un ricorso così formulato non attacca la ratio decidendi della sentenza di secondo grado, ma cerca impropriamente di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua declaratoria di inammissibilità sul principio consolidato secondo cui i motivi di ricorso devono essere specifici. Nel caso di specie, i motivi erano ‘indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito’. La Suprema Corte ha sottolineato che tali motivi sono da considerarsi ‘non specifici ma soltanto apparenti’, in quanto non svolgono una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica forense. La redazione di un ricorso in Cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza d’appello per individuarne le specifiche criticità di diritto o i vizi di motivazione. Non è sufficiente riproporre le medesime questioni già valutate, ma è necessario strutturare una critica mirata, che dimostri perché la decisione dei giudici di merito sia errata in punto di diritto. In assenza di tale specificità, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità, con conseguenze negative sia in termini procedurali che economici per l’assistito.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti nel giudizio di appello, risultando così privo della specificità richiesta dalla legge e non costituendo una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Cosa si intende per ricorso ‘apparente’ o ‘non specifico’?
Si intende un ricorso che, pur essendo formalmente presentato, non svolge la sua funzione tipica di critica alla sentenza, ma si limita a riproporre doglianze generiche o già esaminate, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione che si contesta.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24936 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24936 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la corrett della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli ar 477, 482 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedisse reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di mer pagine 2 e 3, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in qua omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la senten oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presid nte