Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20843 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
n
Oggi,
2P MAG. 2024
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sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA ad Alessandria della Rocca; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la sentenza del 16/06/2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; GLYPH LIIUÌU letta la requisitoria del AVV_NOTAIO ch ha
chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 30 settembre 2022 del tribunale di Sciacca, con cui COGNOME NOME era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 256 comma 2 e 5 del DIgs. 152/06
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso mediante il proprio difensore deducendo quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546 e 192 cod. proc. pen. Sarebbero state travisate le prove considerate dal giudice per la sua decisione, in quanto tali prove, documentali (verbale di sopralluogo ARPA e fascicolo fotografico), e
testimoniali, dimostrerebbero l’avvenuta realizzazione di un modesto accumulo di rifiuti configurante un mero deposito, non reiterato nel tempo e non rilevante, realizzato senza alcuna organizzazione. La decisione quindi sarebbe arbitraria e fondata su presunzioni e non darebbe conto dell’iter logico seguito oltre a non illustrare le prove a sostegno.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 131 bis c.p. non essendosi tenuto conto RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta e della esiguità del danno. Tanto emergerebbe anche dal verbale dell’Arpa redatto dopo il ripristino dello status quo ante, da cui emerge che il terreno sarebbe idoneo allo sviluppo di vegetazione arborea.
Con il terzo motivo rappresentano vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 318 ter del Dlgs. 152/06, contestandosi la tesi dei giudici per cui la bonifica dell’area in sequestro sarebbe stata realizzata ma non nei termini previsti dalle disposizioni di legge, rappresentandosi che non sarebbero state impartite prescrizioni dall’organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria per consentire al contravventore di estinguere la contravvenzione, e che le stesse sarebbero state poi impartite dopo l’azione penale e comunque adempiute in maniera congrua ex art. 318 quater comma 1 del Dlgs 152/06. Profili, questi ultimi, con cui la corte di appello non si sarebbe confrontata. L corte comunque non avrebbe spiegato la esclusione della estinzione del reato nonostante l’intervenuta bonifica dell’area.
Con il quarto motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 c.p. La corte non avrebbe esaminato i criteri ex art. 133 c.p. nel determinare la pena che avrebbero portato alla applicazione del minimo edittale.
Il primo motivo è inammissibile, innanzitutto perché reitera pedissequamente il corrispondente primo motivo di appello. Inoltre, ed evidenziandosi quanto segue solo per completezza, in ragione della preliminare considerazione prima formulata, va anche rilevata la mancanza di allegazione RAGIONE_SOCIALE prove che sarebbero state travisate. In proposito, si rammenta che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2 – , n. 27816 del 22/03/2019 Rv. 276970 – 01). Quanto al dedotto travisamento, si ribadisce che il ricorrente che
intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti che intende far valere, ovvero curando che l’atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia, non essendo sufficiente per l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto la citazione di alcuni brani dei medesimi (cfr. Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 (dep. 26/04/2018) Rv. 273261 – 01; anche in motivazione, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349 – 01; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 (dep. 15/11/2011 ) Rv. 251516 – 01 Longo).,
Riguardo al secondo motivo, esso è inammissibile atteso che anche in tal caso integra la pedissequa ripetizione del medesimo motivo proposto in appello, in assenza di ogni confronto con la sentenza impugnata;
Eguali osservazioni devono formularsi in ordine al terzo e quarto motivo che completano la mera pedissequa riproposizione, in sede di ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, dell’atto di appello.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, il 15.05.2024.