Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13536 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE d’APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art.23 co. 8 d. Igs. 137/2020.
RILEVATO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano pronunciata il 6 maggio 2022 nei confronti dell’imputato, con la condan dello stesso per il reato di ricettazione di un contatore del gas e di furto del combustibile aggravato dalla violenza sulle cose per l’abusività dell’allaccio alla rete pubblica.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione deducendo con un unico motivo la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione della dec in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalen rispetto alla aggravante e della mancata concessione dell’ulteriore attenuante dell’art.6 c. p..
Con memoria inviata via EMAIL il Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto che il ricorso s dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico.
Partendo da quest’ultimo aspetto, deve rilevarsi che il motivo dedotto è privo della speci prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) c.p.p. poiché la m
requisiti prescritti dall’art.581 c.p.p. -compreso quello della specificità dei motivi- re medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli eff cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazi inammissibilità” (Sez. 1, n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648; Sez. 2, 11951/2014 Rv.259425). Ed è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvan nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in qu omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la senten oggetto di ricorso (Sez. 6, n.20377/2009, Rv.243838; Sez. 5, n.28011/2013, Rv.255568; Sez.2, n.11951/2014, Rv.259425). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenz appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di e come motivi di ricorso per Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi necessariamente privi dei requisiti di cui all’art.581 c.p.p., comma 1, lett. c), che l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.
In relazione al giudizio di equivalenza delle circostanze, la difesa del ricorrente, co serie di frasi di stile, richiama principi così generali, in tema di applicazione delle circ di relativo onere motivazionale, da risultare generici perché non riferiti al caso specifico di un confronto con il testo della sentenza. Sul punto, la motivazione aveva espressament affermato che “le condizioni disagiate di vita, peraltro solo affermate, unitamente alla nece di adeguare la pena al fatto concreto non sono idonee a sostenere un giudizio di prevalenza” Da ciò si deduce che è stata la carente allegazione della difesa in relazione alle condizio vita ad aver posto la Corte nelle condizioni di non poter valutare e valorizzare le (solo ass difficoltà economiche.
Anche in relazione al tema della circostanza attenuante del danno di particolare tenui (art.62 n. 4 c.p.) il ricorso risulta ripetitivo e conseguentemente generico. La Corte h conto con motivazione giuridicamente corretta delle ragioni che ne impediscono la concessione con riguardo ad entrambi i reati (cfr. pg .7 della sentenza impugnata).
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell’ 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così d ciso in Foma, 13 ottobre 2023
DEPOSITATO IN CANCELLARIA