Ricorso per Cassazione: Inammissibile se Ripetitivo dei Motivi d’Appello
Presentare un Ricorso per Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Non è una terza istanza per riesaminare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: il ricorso non può essere una semplice fotocopia dei motivi d’appello. Vediamo perché.
I Fatti di Causa
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato sia in primo grado dal Tribunale di Brescia che in secondo grado dalla Corte d’Appello della stessa città. La condanna era per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 496 del codice penale, con una pena di otto mesi di reclusione.
Non soddisfatto della conferma della condanna, l’imputato decide di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il suo unico motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione della legge processuale, sostenendo una carenza di motivazione nella sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato, in quanto i motivi presentati erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già discussi e respinti dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni: la Specificità del Ricorso per Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato nella giurisprudenza. Un Ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere motivi ‘specifici’. Questo significa che non è sufficiente lamentare un errore in astratto o, peggio ancora, riproporre le stesse identiche argomentazioni del grado precedente. L’atto di ricorso deve, invece, assolvere a una funzione precisa: quella di una critica argomentata e puntuale avverso la sentenza che si sta impugnando.
Nel caso di specie, l’appellante si era limitato a ripetere le doglianze già sollevate in appello, senza confrontarsi con le ragioni per cui la Corte territoriale le aveva respinte. Un simile ricorso viene considerato dalla giurisprudenza come ‘non specifico ma soltanto apparente’, perché di fatto omette di criticare la decisione di secondo grado.
La Corte ha inoltre validato la logicità della motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva sottolineato come l’imputato fosse soggetto a due misure di prevenzione in base al Codice Antimafia. Tale circostanza, secondo i giudici di merito, implicava che l’imputato avesse ricevuto avvisi specifici e puntuali e fosse quindi pienamente consapevole degli obblighi di onorabilità da dichiarare, senza necessità di ulteriori esemplificazioni. Questa motivazione, secondo la Cassazione, non è ‘manifestamente illogica’ e, pertanto, resiste al vaglio di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame offre una lezione pratica fondamentale per chiunque si appresti a redigere un ricorso per Cassazione. Non si tratta di un’ulteriore opportunità per ridiscutere la vicenda, ma di un rigoroso esame di diritto. È indispensabile che il ricorso si concentri sulle argomentazioni della sentenza di secondo grado, smontandole punto per punto con critiche precise e pertinenti. Qualsiasi tentativo di riproporre argomenti già disattesi, senza un’analisi critica della decisione d’appello, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità.
Quando un ricorso per Cassazione può essere considerato inammissibile?
Un ricorso per Cassazione può essere considerato inammissibile quando si limita a ripetere in modo pedissequo i motivi già presentati e respinti nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che, sebbene formalmente presentati, i motivi di ricorso non svolgono la loro funzione tipica di critica argomentata alla sentenza, risolvendosi in una mera riproposizione di argomenti già esaminati, e quindi non sono idonei a innescare un reale controllo di legittimità da parte della Corte.
Perché la Corte ha ritenuto che l’imputato fosse a conoscenza dei suoi obblighi di dichiarazione?
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse logica nel sostenere che l’imputato, essendo destinatario di due misure di prevenzione, avesse già ricevuto avvisi specifici e puntuali in materia di normativa antimafia e fosse quindi pienamente consapevole dei requisiti di onorabilità da dichiarare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21597 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21597 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTICHIARI il 02/05/1997
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato quella del Tribunale di Brescia per il reato di cui all’art. 496 cod. pen. relazione all’art. 76 d.P.R. n. 4452000 e condannato il ricorrente alla pena di mesi otto d reclusione;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge processuale ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, comma 1 lett. e 125, comma 3, cod. proc. pen. – non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo si gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); la Corte territoriale ha reso una dichiarazione congrua ed esente da vizi logici, sostenendo come l’imputato sia sottoposto a due misure di prevenzione, in forza delle quali riceve avvisi specifici e puntuali. La materia antimafia, ed in particola misure contenute nel relativo Codice, è quindi – secondo la sentenza impugnata – conosciuta dell’imputato che non ha alcun bisogno di ulteriore esemplificazione circa i requisiti di onorabili da dichiarare, il che integra una motivazione non manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il cons liere estensore
Il Presidente