Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando Ripetere le Stesse Difese Non Funziona
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso in Cassazione inammissibile rappresenti un esito processuale inevitabile quando l’impugnazione si limita a riproporre questioni già decise nei gradi di merito, senza sollevare autentiche violazioni di legge. La Corte Suprema di Cassazione, con una decisione netta, ha respinto il ricorso di un imputato, confermando la solidità della sentenza della Corte d’Appello e ribadendo i limiti invalicabili del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo e l’Impugnazione in Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Campobasso. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a una serie di motivi difensivi. Il nucleo delle sue argomentazioni si concentrava sulla qualificazione giuridica del fatto contestato, sostenendo una tesi alternativa (quella di cui all’art. 73, comma 5) che avrebbe comportato una pena meno severa.
Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, le doglianze presentate non introducevano elementi di novità o profili di pura illegittimità, ma si configuravano come una mera riproposizione di censure già ampiamente esaminate e motivatamente respinte dai giudici di merito.
La Decisione della Corte: un Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: quello della validità stessa dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’ e non consentiti dalla legge in sede di legittimità. In altre parole, il ricorrente stava chiedendo alla Cassazione di effettuare un nuovo giudizio sui fatti, un compito che non le spetta.
La Corte ha inoltre sottolineato che la sentenza impugnata era immune da vizi logici o giuridici, con argomentazioni ‘giuridicamente corrette, puntuali e coerenti’. Di fronte a una motivazione così solida, il tentativo di rimettere in discussione il merito della vicenda si è rivelato infruttuoso.
Le Motivazioni
La motivazione alla base dell’inammissibilità risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove o la ricostruzione dei fatti. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata (giudizio di legittimità).
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che:
1. I motivi erano ripetitivi: Le argomentazioni erano le stesse già presentate e respinte in appello.
2. I motivi erano di merito: Il ricorso chiedeva una nuova valutazione delle prove e della destinazione della sostanza illecita, questioni che attengono al merito e non alla legittimità.
3. La sentenza impugnata era ben motivata: I giudici d’appello avevano già risposto in modo adeguato, corretto e logico a tutte le doglianze difensive.
Di conseguenza, mancando i presupposti per un valido ricorso, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. In primo luogo, essa ribadisce un principio fondamentale: per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito, ma è necessario individuare specifici vizi di legittimità. In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomenti già valutati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. Tali motivi, che miravano a una nuova valutazione dei fatti, non sono consentiti nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Cosa significa che i motivi del ricorso non sono consentiti ‘in sede di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del caso o le prove come un tribunale di primo o secondo grado. Il suo compito è solo verificare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è priva di vizi logici. Chiedere una nuova valutazione dei fatti, come nel caso di specie, esula dalle sue competenze.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9651 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9651 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAMPOBASSO il 25/10/1998
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità) in quanto meramente riproduttivi di profili di cens adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corre puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emerg acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla destinazion illecita della sostenza detenuta e alla qualificazione da dare al fatto, coerente all’imputa non compatibile con l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art 73 rivendicata dalla difesa rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.