Ricorso in Cassazione: Quando la Riproposizione dei Fatti Porta all’Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 39800 del 2024, offre un chiaro esempio dei limiti entro cui deve muoversi un ricorso in Cassazione. Il caso riguarda un imputato condannato per rapina aggravata che, vedendosi confermata la responsabilità penale in appello, ha tentato la via del giudizio di legittimità. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ribadendo un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per il delitto di rapina aggravata. La Corte di Appello di Torino, pur confermando la sua colpevolezza, aveva rimodulato la pena. Contro questa sentenza, i difensori dell’imputato hanno presentato due distinti ricorsi alla Corte di Cassazione.
I motivi di ricorso si concentravano essenzialmente sulla presunta inattendibilità della persona offesa. Secondo la difesa, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito era errata. Si trattava, in sostanza, di una critica alla valutazione delle prove testimoniali, chiedendo di fatto alla Suprema Corte una nuova e diversa lettura del materiale probatorio.
La Decisione della Corte e il ruolo del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa impostazione. I giudici hanno osservato che entrambi i ricorsi erano meramente “reiterativi di censure in punto di attendibilità della p.o. congruamente scrutinate e motivatamente disattese dalla Corte di merito”. In altre parole, la difesa non ha fatto altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza individuare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata.
Limiti del Ricorso in Cassazione: il “Sindacato di Legittimità”
La decisione sottolinea la natura specifica del ricorso in Cassazione. Il compito della Suprema Corte non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma di verificare che il processo si sia svolto nel rispetto della legge e che la sentenza sia motivata in modo logico e coerente. Questo controllo è definito “sindacato di legittimità” e si contrappone al “giudizio di merito”, che è di competenza esclusiva del Tribunale e della Corte d’Appello. Chiedere alla Cassazione una “alternativa lettura del compendio probatorio” è un’operazione che esula completamente dal suo perimetro di intervento.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili perché non superavano il “preliminare vaglio d’ammissibilità”. I motivi sollevati erano censure “in fatto”, mascherate da vizi di legittimità. I giudici di merito, secondo la Cassazione, avevano fornito una motivazione logica e priva di fratture, spiegando adeguatamente le ragioni per cui la narrazione della persona offesa era da considerarsi affidabile, in particolare riguardo all’avvenuto spossessamento dei beni sottratti.
In assenza di un “travisamento della prova” – cioè di un errore palese e decisivo nella lettura di un atto processuale – la valutazione delle prove spetta unicamente ai giudici di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia conferma un orientamento consolidato: per avere successo, un ricorso in Cassazione deve evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Non può limitarsi a contestare la valutazione dei fatti o a proporre una ricostruzione alternativa, sperando che la Suprema Corte si sostituisca al giudice di merito. La conseguenza dell’inammissibilità è severa: oltre a rendere definitiva la condanna, comporta il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questa decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente corretti, focalizzati esclusivamente sui profili di legittimità.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure relative alla valutazione dei fatti e all’attendibilità della persona offesa, argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, senza indicare reali vizi di legge o illogicità della motivazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione esercita un “sindacato di legittimità”?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti del processo per decidere chi ha torto o ragione nel merito, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano giustificato la loro decisione con un ragionamento logico e coerente, senza contraddizioni.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39800 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39800 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME avverso la sentenza dell Corte di Appello di Torino che, confermata la penale responsabilità dell’imputato per il del di rapina aggravata, rimodulava il trattamento sanzionatorio a suo carico;
considerato che l’unico motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO è reiterativo di cens in punto di attendibilità della p.o. congruamente scrutinate e motivatamente disattese dal Corte di merito (pag. 5,6) con un percorso logico privo di fratture e palesi illogicità;
che anche il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO non supera il preliminare vagl d’ammissibilità, stante la riproposizione di censure in fatto alla ricostruzione operat giudici di merito in assenza di decisivi travisamenti delle prove dichiarative acquisite sollecitazione ad una alternativa lettura del compendio probatorio che esula dal perimetro de sindacato di legittimità;
rilevato che in particolare la Corte di merito ha dato conto a pag. 6 delle ragioni ch rendono affidabile la narrazione della p.o. con riferimento all’avvenuto spossamento dei biglietti oggetto di contestazione;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma l’8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH