Ricorso in Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in cassazione senza l’assistenza di un legale è una mossa destinata a fallire. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha nuovamente confermato un principio fondamentale della procedura penale, introdotto con la riforma del 2017: l’imputato non può più ‘fare da sé’ di fronte ai giudici di legittimità. L’analisi di questo caso offre uno spaccato chiaro sulle regole del giudizio di cassazione e sulle conseguenze del non rispettarle.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale e, successivamente, della Corte d’Appello di Bari per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, specificamente per una quantità minima di cocaina (meno di un grammo). Nonostante la parziale riforma in appello con il riconoscimento di attenuanti, l’imputato decideva di contestare la sentenza di secondo grado presentando personalmente, senza l’ausilio di un avvocato, un ricorso alla Corte di Cassazione.
Ricorso in Cassazione e l’Obbligo del Difensore Tecnico
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’applicazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. Prima della riforma legislativa attuata con la legge n. 103 del 2017 (nota come ‘riforma Orlando’), l’imputato aveva la facoltà di presentare personalmente il proprio ricorso. Tuttavia, questa legge ha modificato la norma, eliminando tale possibilità.
Oggi, la legge stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. L’obiettivo del legislatore è stato quello di elevare la qualità dei ricorsi, assicurando che siano redatti con la competenza tecnica necessaria per affrontare il complesso giudizio di legittimità, dove non si discutono i fatti, ma solo le violazioni di legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle doglianze sollevate. La motivazione è netta e procedurale: il ricorso è stato proposto da un ‘soggetto non legittimato’.
I giudici hanno richiamato la normativa vigente, sottolineando come la modifica legislativa del 2017 abbia escluso la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione. Hanno inoltre citato la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che ha già affrontato e respinto la questione di illegittimità costituzionale di questa norma. Secondo la Corte, l’obbligo di difesa tecnica non viola il diritto di difesa (art. 24 e 111 Cost.), ma ne costituisce una modalità di esercizio adeguata alla specificità e all’elevato tecnicismo del giudizio di cassazione. L’esistenza del patrocinio a spese dello Stato garantisce, d’altronde, l’accesso alla giustizia anche ai non abbienti, assicurando che nessuno sia privato della possibilità di essere difeso da un professionista qualificato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente a due pagamenti: quello delle spese processuali e quello di una somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza tipica dell’inammissibilità e serve a scoraggiare ricorsi presentati senza i requisiti di legge.
L’insegnamento pratico è chiarissimo: chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione deve obbligatoriamente rivolgersi a un avvocato abilitato. Tentare la via del ‘fai da te’ non solo è inutile ai fini del processo, ma comporta anche rilevanti conseguenze economiche negative.
 
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso in cassazione?
No. Secondo l’ordinanza, a seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale introdotta nel 2017, l’imputato non ha più la facoltà di proporre personalmente il ricorso in cassazione. È necessaria l’assistenza di un avvocato.
Perché il ricorso presentato personalmente è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la legge vigente (art. 613 c.p.p.), è stato proposto da un soggetto non legittimato. Solo un avvocato qualificato può presentare un ricorso per cassazione in materia penale.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 4.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6617 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6617  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PUTIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma Tribunale di quella città di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 73, co n. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di gr. 0,908 di cocaina (in Noci il 2 riconosciute le generiche, ha rideterminato la pena;
ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza ai sensi dell’art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legg giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell’art. 613, comma 1, come modificato dall’art. 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente;
che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infon della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come sopr per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica pe delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione dell difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professiona dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento dell processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammend ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 17 gennaio 2024